Significato e commento dell'articolo 66 della Costituzione: il potere delle Camere di decidere su cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità e giudicare i titoli dei propri componenti

Il testo dell'articolo 66 della Costituzione

[Torna su]

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il potere delle Camere di decidere su ineleggibilità e incompatibilità

[Torna su]

L'art. 66 della Costituzione disciplina le ipotesi in cui, in corso di legislatura, sopravvengano cause di ineleggibilità e di incompatibilità, disponendo che siano le singole Camere a decidere in riferimento ai rispettivi componenti.
Nella parte della disposizione, inoltre, si prevede il potere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di giudicare i titoli di ammissione dei relativi componenti.
I casi di ineleggibilità e di incompatibilità costituiscono di fato una deroga al diritto di elettorato passivo, ovvero al diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche elettive e ricevere voti per questo.
Il diritto di esser eletti, infatti, trova dei limiti ben precisi, disciplinati in maniera puntuale dalla Costituzione e dalla legge.
A titolo esemplificativo, il primo limite è rappresentato dalla c.d. incandidabilità, cioè l'inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile in alcun modo da parte dell'interessato. Si tratta, ad esempio, del caso in cui il soggetto che voglia ricoprire la carica di deputato o di senatore riporti una condanna definitiva per determinati reati.
Le altre limitazioni sono rappresentate dalle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, per le quali la Costituzione dispone la riserva di legge ai sensi dell'art. 65.

L'ineleggibilità

[Torna su]

Una seconda limitazione al diritto di ricoprire cariche elettive è rappresentata dalla c.d. ineleggibilità. Si tratta di ipotesi in cui il soggetto ricopre già delle cariche, che rappresentano un ostacolo alla nuova candidatura ed elezione.
La ratio sottesa alle cause di ineleggibilità è la tutela par condicio tra i candidati, in quanto il soggetto che già ricopre una determinata carica si troverebbe ad usufruire di una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati.
Non solo: talvolta la precedente carica ricoperta dal candidato è suscettibile di influenzare gli elettori, minando la loro libertà di voto e di autodeterminazione.

Le cause di incompatibilità

[Torna su]

Le cause di incompatibilità determinano il divieto per lo stesso soggetto di ricoprire contemporaneamente determinate cariche. Chi si trova in tale condizione deve optare, infatti, per l'una o per l'altra carica.
A titolo meramente esemplificativo, la carica di è incompatibile con quella di Presidente della Repubblica, per ovvie ragioni di garanzia e di funzioni.

La valutazione dei titoli dei parlamentari

[Torna su]

Per quanto concerne la valutazione dei titoli dei componenti delle Camere, il giudizio si apre con una fase preliminare di controllo circa l'effettiva esistenza di cause di contestazione del voto. Se se ne accerta l'insussistenza, la questione viene rimessa all'Assemblea, la quale può procedere alla convalida.
Al contrario, se rilevano delle irregolarità, il procedimento di controllo prosegue in seno alla Giunta. La questione viene poi rimessa all'Assemblea, che decide a scrutinio segreto se convalidare il voto o annullarlo.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: