- Il testo dell'articolo 67 della Costituzione
- Origine storica del "divieto di mandato"
- I principi giuridici contenuti nell'Art. 67 della Costituzione
- Al primo posto l'interesse del Paese
Il testo dell'articolo 67 della Costituzione
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Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Origine storica del "divieto di mandato"
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Il principio che postula il libero mandato contenuto nell'art. 67 della Costituzione, ovvero il divieto di mandato, fu enunciato nel lontano 1774 dal filosofo e politico irlandese Edmund Burke. Tale principio è stato recepito dalla maggior parte delle democrazie rappresentative moderne.
I principi giuridici contenuti nell'Art. 67 della Costituzione
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1) Principio della rappresentanza nazionale. Il Parlamentare rappresenta l'intera Nazione. Ogni membro del Parlamento orienta le sue decisioni alla salvaguardia dell'interesse del Paese e della collettività.
2) Ogni Parlamentare esercita le proprie funzioni in modo libero ed indipendente, infatti egli non è sottoposto al vincolo di mandato. L'articolo 67 sancisce il divieto di mandato imperativo: un Parlamentare decide seguendo la propria coscienza quindi, qualora lo ritenga opportuno, egli può tranquillamente discostarsi dalla linea del proprio partito. Questo significa che il rappresentante può allontanarsi dal programma politico del partito di appartenenza e dalle promesse fatte al proprio elettorato. L'impegno del Parlamentare nei confronti dell'elettorato non può essere assimilato ad un mandato, quanto piuttosto ad una più blanda "responsabilità politica".
Al primo posto l'interesse del Paese
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Ogni Parlamentare rappresenta l'intera Nazione, quindi la collettività, l'intero popolo italiano. Egli non è portatore di interessi particolari, né il portavoce di una porzione di elettorato, o il promotore di determinate utilità locali. Il Parlamentare dovrà affrontare problematiche locali, comunali, o regionali, ma nel farlo dovrà sempre considerare ed anteporre l'interesse generale dello Stato.
Inoltre, il rappresentante deve sempre garantire la propria indipendenza: ovvero non può promuovere attività di lobbing di altri gruppi di potere. L'indipendenza si estende anche all'ambito Istituzionale, ad esempio, un Parlamentare non può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di magistrato.
Il Parlamentare non può decidere anteponendo i propri interessi personali. Qualora questo accadesse il rappresentante si troverebbe in una situazione di "conflitto d'interessi". La sua decisione sarebbe pesantemente influenzata dal vantaggio personale che ne potrebbe trarre, pertanto tale decisione privilegerebbe l'interesse personale e particolare del singolo danneggiando la collettività. Quando il Parlamentare ha un conflitto di interesse la sua decisione non può essere né terza né imparziale. È indispensabile prevenire ed impedire che tali situazioni si verifichino.
Al contrario, un buon Parlamentare ha un unico punto di riferimento: l'interesse del Paese, ovvero quello della collettività.
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