Significato e commento dell'art. 70 della Costituzione: la funzione legislativa nell'attuale assetto costituzionale e il bicameralismo perfetto

Il testo dell'articolo 70 della Costituzione

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La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La funzione legislativa nell'attuale assetto costituzionale

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L'organo costituzionale titolare della funzione legislativa è il Parlamento, che la esercita attraverso le due Camere, ossia la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. In base al dettato di cui all'art. 70 della Costituzione, la funzione legislativa, pertanto, è affidata al monopolio dell'organo parlamentare, in ossequio al principio di separazione dei poteri.
Tale funzione, nello specifico, consiste nel potere di adottare leggi, ovvero atti tendenzialmente generali e astratti, che hanno la forza di innovare l'ordinamento giuridico, costituendolo ex novo o modificandolo.
Il procedimento legislativo, che sia ordinario, speciale o semplificato, costituisce la manifestazione tipica della funzione legislativa, a garanzia e a tutela anche delle minoranze e dei cittadini in generale.

Il Parlamento, espressione di rappresentatività e democraticità

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Il Parlamento, del resto, è l'organo maggiormente rappresentativo e democratico tra quelli di rilievo costituzionale. Per tale ragione, la Costituzione lo individua come il soggetto competente ad approvare quegli atti di rango primario che sono in grado di orientare e indirizzare il comportamento di tutti i consociati.
La dialettica parlamentare, infatti, è il mezzo per tutelare le minoranze politiche e i cittadini nel loro complesso, i quali trovano nelle regole che disciplinano il procedimento legislativo una forma pregnante di garanzia dei propri diritti.

Il bicameralismo perfetto

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La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento, in forma collegiale, attraverso le due Camere, ovvero la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Nel nostro ordinamento, in particolare, vige il sistema del bicameralismo perfetto, in cui il potere legislativo viene esercitato da entrambi i rami del Parlamento.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, infatti, sono considerate come paritarie, ovvero dotate della medesima rilevanza a livello costituzionale, delle stesse prerogative e degli stessi poteri.
Nonostante le differenze strutturali e fisiologiche tra i due rami del Parlamento, entrambi esercitano congiuntamente la funzione legislativa: in altri termini, lo stesso testo di legge deve essere approvato sia dalla Camera che dal Senato.
Ciò comporta che, nel caso in cui una delle due Camere apporti modifiche o proponga emendamenti al testo di legge, quest'ultimo deve essere ulteriormente vagliato e approvato dall'altra Camera, fino a che non ci sia un accordo definitivo di entrambe sul medesimo testo.
Nel corso della storia politica italiana, tuttavia, sono state molteplici le proposte di riforma del bicameralismo perfetto, rimaste infruttuose, con l'obiettivo di differenziare a livello funzionale la Camera e il Senato.


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