- Addebito della separazione
- No all'addebito se la crisi del matrimonio è antecedente
- Dovere di assistenza materiale
Addebito della separazione
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Con l'ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4327, la Corte ha statuito che l'instaurazione di una relazione affettiva da parte della moglie in costanza di matrimonio non costituisce causa di addebito della separazione, nell'ipotesi in cui il naufragio della coppia sia anteriore rispetto all'inizio del nuovo legame affettivo e non sussista nesso di causalità fra il comportamento contrario agli obblighi scaturenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto di coniugio.
La ratio di detto assunto si rinviene nell'istituto della separazione personale che, contrariamente a quanto accade con lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non implica la fine del rapporto matrimoniale, bensì una situazione di allontanamento temporaneo che comporta solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
La vicenda
Nel corso di un giudizio di separazione personale, la Corte di Appello di Perugia ha accolto il gravame proposto dalla moglie in riforma della decisione del giudizio di prime cure, e ha respinto la domanda di addebito della separazione a carico della stessa ponendo in capo al marito il pagamento di un assegno di mantenimento per l'ex coniuge per un importo pari ad € 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
A fronte di tale decisione, parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione.
No all'addebito se la crisi del matrimonio è antecedente
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L'addebito della separazione consiste nell'accertamento da parte del Tribunale che la fine del matrimonio è causata da uno dei coniugi.
L'analisi verte sull'aspetto patologico del rapporto matrimoniale ed è incentrato sull'individuazione della violazione dei diritti e doveri di cui all'art. 143 c.c. dove nel secondo comma si prevede espressamente che:"(..) dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione."
Invero, la Suprema Corte già diversi anni addietro ha ritenuto assimilabile l'obbligo di fedeltà al concetto di "lealtà", qualificandolo quale "impegno di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi".
L'accertamento della sussistenza di una situazione ormai compromessa del rapporto di coniugio antecedente alla supposta condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi appare particolarmente difficile.
Orbene, la Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 luglio 2010, n. 16614; in senso conforme: Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 maggio 2009, n. 11922; Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 maggio 2009, n. 11291; Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2008, n. 2740) sul tema pone alcuni punti fermi :"nella separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica."
Pertanto, la separazione con addebito nei confronti del coniuge resosi protagonista del naufragio del matrimonio deve presentare, come fisiologico presupposto, l'inottemperanza dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., ma siffatta violazione deve essere eziologicamente connessa con il naufragio del rapporto di coniugio, ossia la condotta contraria deve costituire causa efficiente e, quindi, determinante della crisi coniugale.
Il supremo consesso, con l'ordinanza in commento, nello sciogliere la questione sottoposta al proprio esame, ha accertato l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà della moglie escludendo, pertanto, il nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ha stabilito conseguentemente un assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole.
Dovere di assistenza materiale
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Invero, per quanto attiene l'assegno di mantenimento, la Corte di Appello di Perugia prendeva atto dell'esistenza di un nuovo rapporto sentimentale instaurato dalla moglie e dell'occasionale aiuto economico pervenuto in questo contesto alla donna, ma ha escluso che sia stata provata la sussistenza di un legame serio e stabile, avente caratteristiche assimilabili a quelle del coniugio. Osserva dunque che il contributo al mantenimento doveva sussistere in misura minima, in ragione della mancanza di reddito della donna, che non aveva mai svolto attività lavorativa ed era priva di una professionalità che le consentisse l'ingresso nel mondo del lavoro.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, come avvenuto nel caso in esame.
Dott.ssa Alessia Albanese
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