- Il testo dell'articolo 116 della Costituzione
- Ratio legis dell'art. 116 della Costituzione
- Art. 116 comma 1 e 2 della Costituzione
- Art. 116 comma 3 della Costituzione
Il testo dell'articolo 116 della Costituzione
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Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Ratio legis dell'art. 116 della Costituzione
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L'articolo 116 individua le Regioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ma a cui si applica uno Statuto Speciale. Si tratta di realtà locali che si contraddistinguono da maggiore autonomia nella gestione, dovuta a ragioni legate a una particolare posizione geografica, alle vicende storiche che le hanno interessate o alle caratteristiche del territorio.
La norma riconosce, inoltre, una tutela differenziata agli statuti speciali di queste Regioni, i quali necessitano dell'emanazione di una legge costituzionale ad hoc per procedere alla loro approvazione o alla loro modifica.
Art. 116 comma 1 e 2 della Costituzione
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I primi due commi dell'articolo in oggetto individuano nel dettaglio le Regioni a Statuto Speciale, ossia il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige con le province autonome di Trento e Bolzano, la Valle d'Aosta, la Sicilia e la Sardegna.
A tali territori sono riconosciute tre tipologie di potestà legislative (piene ed esclusive, ripartite o concorrenti, integrativo-attuative).
Art. 116 comma 3 della Costituzione
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Il terzo comma dell'articolo 116 sancisce la possibilità di riconoscere maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario, che si distinguono per efficienza politica e amministrativa.
Infine, la disposizione prosegue stabilendo che il riconoscimento di maggiori poteri alle Regioni virtuose debba essere sottoposto comunque al vaglio della Camera ed essere, quindi, votato dalla maggioranza di tutti i cittadini e non solo di quelli della Regione stessa. • Foto: 123rf.com