La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 19718/07) ha stabilito che commette reato chi, seppur repentinamente, sfiora i seni della donna. Tale atteggiamento, precisa infatti la Corte, integra gli estremi del reato di violenza sessuale giacché atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima.
Precisano i Giudici di Piazza Cavour, i seni delle donne sono da considerarsi una zona erogena e il palpeggiamento di esso configura sempre un atto sessuale se posto in essere (anche solo fugacemente), per soddisfare un desiderio erotico e diventa un reato se attuato senza il consenso dell'interessata. Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado e convalidato la condanna a un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un uomo reo di aver offeso la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima.
Precisano i Giudici di Piazza Cavour, i seni delle donne sono da considerarsi una zona erogena e il palpeggiamento di esso configura sempre un atto sessuale se posto in essere (anche solo fugacemente), per soddisfare un desiderio erotico e diventa un reato se attuato senza il consenso dell'interessata. Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado e convalidato la condanna a un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un uomo reo di aver offeso la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima.
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