Per la Cassazione, il valore assoluto dei compensi non costituisce un elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista

Compensi legale e IRAP

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Non si può desumere l'autonoma organizzazione ai fini Irap dal valore assoluto dei compensi del legale. Lo ha confermato la Cassazione con l'ordinanza n. 10009/2022 (sotto allegata) accogliendo sul punto il ricorso di un avvocato, che si era visto recapitare un avviso di accertamento per imposte non versate negli anni addietro.

La vicenda

Con l'atto impositivo, le Entrate avevano contestato la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dallo svolgimento della professione di avvocato. La CTR Lazio dava ragione al fisco e accoglieva l'appello erariale dichiarando la legittimità dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione, resa per l'anno 2001 dal legale, ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate.

Quanto al rilievo ai fini dell'IRAP, la CTR accoglieva il gravame erariale, ritenendo, nel merito, che i maggiori compensi accertati erano stati percepiti nell'anno 2001, per cui in tale periodo di imposta andavano fatturati e contabilizzati, pur trattandosi di somme incassate a titolo di acconto e a nulla rilevando che gli stessi erano stati contabilizzati in periodi di imposta successivi; nonché, infine, che l'imposta era dovuta essendo stato dimostrato il requisito dell'autonoma organizzazione.

Autonoma organizzazione di mezzi e volume d'affari

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Il legale ricorre quindi al Palazzaccio denunciando, tra le altre doglianze, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss., d.lgs. 1997, n. 446, per aver la sentenza di appello ritenuto sussistente il requisito della autonoma organizzazione di mezzi in ragione dell'accertato maggior volume di affari.

Valore assoluto dei compensi non è elemento utile ai fini IRAP

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La Cassazione sul punto gli dà ragione.

Pur rigettando gli altri motivi, in tema di IRAP, gli Ermellini confermano che "il valore assoluto dei compensi (al pari del valore assoluto dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale) non costituisce un elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che tale valore può essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata (cfr., in tema, Cass., ord., 2 aprile 2020, n. 7652).

Da qui la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e il rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione.

Scarica pdf Cass. n. 10009/2022

Foto: 123rf.com
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