- Il testo dell'articolo 55 della Costituzione
- Il bicameralismo perfetto
- La ratio legis
- Caratteristiche del Parlamento
- La seduta comune
Il testo dell'articolo 55 della Costituzione
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Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Il bicameralismo perfetto
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L'art. 55 della Costituzione è la prima delle norme costituzionali dedicate alla disciplina dell'Ordinamento della Repubblica, in cui si stabilisce la composizione e il funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La disposizione costituzionale in parola sancisce il cd. bicameralismo perfetto, ovvero una forma di bicameralismo in cui l'esercizio del potere legislativo spetta a due camere rappresentative legislative paritarie. Il Parlamento italiano, infatti, risulta composto da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Le due assemblee rivestono identica rilevanza costituzionale e sono investite delle stesse competenze e funzioni, nonché dei medesimi poteri.
La ratio legis
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La ratio che anima l'articolo 55 della Costituzione
è da rinvenire prevalentemente in ragioni di ordine storico e culturale. Quando l'Assemblea Costituente si trovò a discutere della forma da attribuire al Parlamento, scelse il bicameralismo, che, storicamente, costituisce un indice del passaggio dalla monarchia allo stato liberale. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, sottolineò nella sua Relazione al Progetto di Costituzione, come l'istituzione della seconda Camera sia prevalsa per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni.
Caratteristiche del Parlamento
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Dall'analisi dell'art. 55 della Costituzione, è possibile trarre i caratteri principale dell'assemblea parlamentare. All'interno dell'ordinamento giuridico italiano, il Parlamento è un organo:
- costituzionale, poiché rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'esercizio della sovranità statale, attraverso il potere legislativo;
- complesso, in quanto composto da due assemblee paritarie, le Camere;
- collegiale, dato che è costituito da più componenti che agiscono e deliberano come un collegio;
- rappresentativo, visto che è espressione della sovranità del popolo e viene eletto democraticamente.
La seduta comune
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Il secondo comma della norma costituzionale prevede che le Camere si riuniscano in seduta comune nei soli casi previsti dalla Costituzione. In deroga all'operato disgiunto dei due rami del Parlamento, la seduta comune è prevista in caso di elezione, giuramento e messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, elezione di un terzo dei giudici costituzionali ed elezione di un terzo dei membri del C.S.M.
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