- Il testo dell'articolo 91 della Costituzione
- Il giuramento del Presidente della Repubblica
- Il giuramento nella prassi costituzionale
- Il contenuto del giuramento
Il testo dell'articolo 91 della Costituzione
[Torna su]
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Il giuramento del Presidente della Repubblica
[Torna su]
L'art. 91 è collocato nel Titolo II del Libro II della Costituzione, riservato alla figura istituzionale del Presidente della Repubblica. Nello specifico, la disposizione in commento prevede che il Capo dello Stato, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Da quel giorno inizia a decorrere il suo mandato settennale.
Il giuramento nella prassi costituzionale
[Torna su]
L'art. 91 prevede che il Presidente della Repubblica debba giurare nelle mani dello stesso organo che lo ha eletto, ovvero il Parlamento in seduta comune. La ratio è quella di sugellare ufficialmente e formalmente l'impegno assunto.
Nella prassi costituzionale, il Capo dello Stato, al momento del giuramento, rivolge un messaggio orale alle Camere in cui, peraltro, espone quali saranno le linee essenziali che caratterizzeranno il suo mandato.
Il giuramento rappresenta un elemento necessario per l'insediamento del Presidente della Repubblica, senza il quale questi non è abilitato a svolgere le funzioni attribuitegli dalla Costituzione.
Il contenuto del giuramento
[Torna su]
L'art. 91 della Carta fondamentale prevede espressamente che il Presidente della Repubblica debba prestare giuramento "di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione".
Il contenuto del giuramento è di estrema importanza visto il ruolo che il Capo dello Stato ricopre all'interno del nostro ordinamento. Egli rappresenta l'unità nazionale ed è il garante dell'organizzazione costituzionale. Inoltre, è un organo indipendente, autonomo e super partes, al quale non è attribuito nessuno specifico potere ma che, al tempo stesso, partecipa a tutti e tre i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario).
Il contenuto del giuramento determina, altresì, gli estremi di responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica. Proprio in quanto garante della Costituzione e della continuità dell'ordinamento, può infatti essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Commettendo uno di questi due reati presidenziali, il Capo dello Stato verrebbe meno al giuramento effettuato al momento del suo insediamento.