- Il testo dell'articolo 97 della Costituzione
- La differenza tra organi amministrativi e organi di governo
- I principi che reggono la P.A.
- L'equilibrio di bilancio e l'accesso mediante concorso
Il testo dell'articolo 97 della Costituzione
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Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
La differenza tra organi amministrativi e organi di governo
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L'articolo 97 della Costituzione è contenuto all'interno della Parte II della carta costituzionale, dedicata alla disciplina degli organi istituzionali dello stato italiano.
La Pubblica Amministrazione costituisce il complesso degli organi preposti allo svolgimento dell'attività amministrativa.
A tal proposito, è necessario distinguere tra pubblica amministrazione e organi di governo
I principi che reggono la P.A.
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Il comma 2 della norma in parola elenca poi i tre principi fondamentali che reggono il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Il principio di buon andamento afferma che l'attività amministrativa sia tale da assicurare l'erogazione di servizi pubblici efficienti, in linea con il criterio di economicità. Il buon andamento si articola in principio di efficacia (capacità di raggiungere gli obbiettivi), principio di efficienza (relazione tra risorse e risultati) e principio di economicità (relazione tra i costi di risorse e mezzi e gli obiettivi da raggiungere).
Il principio di imparzialità implica l'assunzione da parte della P.A. di una posizione non discriminatoria o arbitraria nell'attuazione dell'interesse pubblico.
L'equilibrio di bilancio e l'accesso mediante concorso
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Il primo comma dell'art.97 stabilisce le PP.AA. assicurino l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in armonia con quanto sancito dalle disposizioni comunitarie (come un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL e
un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL).
L'ultimo comma della disposizione costituzionale stabilisce, invece, che all'impiego nella P.A. si acceda mediante corso, eccezion fatta per i casi eccezionali (come la normativa in materia del collocamento obbligatorio delle persone disabili).
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