Significato e commento dell'articolo 56 della Costituzione: l'elezione dei membri della Camera dei deputati e la ripartizione dei seggi

Il testo dell'articolo 56 della Costituzione

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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Parlamento

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L'art. 56 della Costituzione interviene al fine di regolamentare l'elezione dei membri di un ramo del Parlamento, ossia la Camera dei Deputati. Tuttavia, prima di entrare nel merito della formazione di tale organo, risultano necessari alcuni brevi cenni sul Parlamento.

Il Parlamento è l'organo costituzionale descritto dal Titolo I, Parte Seconda, della Costituzione.

Tra le caratteristiche proprie del Parlamento si riscontrano: costituzionalità, essendo ricompreso nell'organizzazione costituzionale dello Stato; complessità, stante il bicameralismo perfetto (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) che lo caratterizza; collegialità, essendo costituito da componenti che esercitano le proprie funzioni collegialmente; infine, rappresentatività, essendo portavoce della volontà popolare, dalla quale viene eletto.

Le funzioni svolte dal Parlamento

sono: legislative, in quanto titolare del potere di emanare leggi; di controllo politico rispetto al Governo; giurisdizionali, per i reati di attentato alla Costituzione ed alto tradimento posti in essere dal Presidente della Repubblica; e di confronto con l'Unione Europea.

La Camera dei Deputati

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L'art. 56 Cost., come già anticipato, si concentra sull'elezione e sulla composizione dei componenti della Camera dei Deputati. Al primo comma è previsto che l'elezione avvenga a suffragio universale e diretto: ossia tutti i cittadini, che abbiano raggiunto la maggiore età, eleggono direttamente i propri rappresentanti mediante voto libero e segreto (c.d. elettorato attivo). Per essere, invece, eletti a deputati (c.d. elettorato passivo) è necessario che il cittadino abbia compiuto almeno i 25 anni di età nel giorno dell'elezione.

I componenti della Camera dei Deputati sono 630; si precisa che il secondo comma dell'art. 56 è stato modificato dalla L. Cost. n. 1/2001, la quale ha introdotto la circoscrizione estero, per dare la possibilità agli elettori residenti all'estero di esercitare il proprio diritto di voto. Con la legge costituzionale n. 1/2020, recante modifiche in materia di riduzione del numero dei parlamentari, il numero dei deputati è stato ridotto a 400.

La distribuzione dei seggi

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L'ultimo comma dell'art. 65, infine, disciplina la ripartizione dei seggi.

Sono presenti 27 circoscrizioni elettorali, in linea di massima ad ogni Regione coincide con una circoscrizione, ma ci sono alcune eccezioni: in via esemplificativa, Lazio, Veneto, Piemonte, Sicilia e Campania ne hanno 2, mentre la Lombardia ne ha 3.

Pertanto, il numero dei cittadini italiani è diviso per il numero di deputati da eleggere: il risultato rappresenta, indicativamente, il numero dei cittadini che ciascun deputato dovrebbe rappresentare. Per ultimo, si divide il quoziente ricavato per il numero di cittadini e così si ottiene il quantitativo di seggi da assegnare ad ogni circoscrizione.


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