Di vent'anni in vent'anni: dalla legge n. 66/1996 alla legge n. 69/2019 (Codice Rosso), l'evoluzione normativa sui reati di genere e domestici

Codice Rosso

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La legge 19 luglio 2019, n.69 denominata 'Codice Rosso', introduce alcune novità che riguardano i c.d. reati di genere e domestici.

Tali innovazioni interessano in particolare la procedura, al fine di garantire una priorità, una corsia preferenziale alla tutela delle vittime, attraverso appunto un intervento tempestivo, di urgenza - da qui il nome Codice Rosso - prevedendo che Il pubblico ministero senta la vittima entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Novità anche nella 66/1996

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Dopo più di 20 anni, la normativa in oggetto rivisita anche una parte della legge del 96, n.66 - che cambiò radicalmente il codice penale riguardo ai delitti di natura sessuale, inserendoli tra i delitti contro la persona e non più contro l'ordine pubblico e il buon costume - sotto l'aspetto sanzionatorio, inasprendone la cornice edittale; e sotto l'aspetto procedurale, prorogandone i termini di querela/denuncia.

Intervento preventivo

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I casi di cronaca, però, ci riportano ad una necessaria riflessione, la stessa di venti anni fa: oltre alle modifiche di diritto sostanziale e processuale, occorrerebbe anche un 'intervento preventivo ', che coinvolga pure istituzioni come la scuola e la famiglia.

Riflessione che emerge purtroppo dalla constatazione di come sia ancora radicato nel nostro costrutto sociale - tanto da esserne condizionato lo stesso 'strumento giudiziario' - il pregiudizio, di lontani retaggi culturali, che addossa comunque, e ancora, alla vittima una sorta di 'co - responsabilità ' nelle vicende di violenza sessuale e di genere, in generale.

Ancora ci si aspetta dalla vittima 'quella condotta' che evita l'evento dannoso.

A conferma di tali considerazioni, la recente Sentenza del 27 maggio 2021 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che condanna l'Italia, nuovamente, per casi di discriminazioni di genere in sede processuale.

Si attende ancora, sperando che l'attesa non sia ventennale, un intervento concreto; una strategia preventiva concreta, che coinvolga appunto anche altri campi, oltre quello giuridico.

La risposta preventiva non può essere affidata solo e soltanto al diritto penale: il diritto penale non può supplire alle carenze socio-culturali.


Foto: 123rf.com
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