- Il testo dell'articolo 86 della Costituzione
- La supplenza del Presidente della Repubblica
- I casi di supplenza
- I poteri del supplente
Il testo dell'articolo 86 della Costituzione
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Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
La supplenza del Presidente della Repubblica
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L'art. 86 della Costituzione disciplina il caso in cui il Presidente della Repubblica si trovi nella situazione, temporanea o definitiva, di non poter svolgere le proprie attribuzioni.
In termini generali, la disposizione in commento sancisce che le funzioni del Capo dello Stato vengano svolte, in via suppletiva, dal Presidente del Senato della Repubblica.
Al Presidente del Senato sono attribuite anche dalla stessa Costituzione delle funzioni di garante. Basti pensare, inoltre, che gli ex Presidenti della Repubblica diventino senatori di diritto alla fine del loro mandato.
Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, la figura del cosiddetto vice-Presidente della Repubblica, ma le sue veci le fa il Presidente del Senato.
I casi di supplenza
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Il Presidente del Senato deve svolgere i compiti propri della Presidenza della Repubblica, sia nell'ipotesi in cui l'impedimento del Capo dello Stato sia permanente, come nel caso di morte, dimissioni, destituzione o decadenza, sia nei casi in cui sia solo temporaneo (malattia o sospensione dalla carica).
In caso di viaggio all'estero del Capo dello Stato, la consuetudine costituzionale prevede il Presidente del Senato svolga un ruolo di supplenza parziale, nel senso che è chiamato a svolgere solo quei compiti che non possono in alcun modo essere differiti.
I poteri del supplente
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Il Presidente del Senato, nella sua veste di supplente temporaneo, esercita tutti i poteri e le attribuzioni proprie del Capo dello Stato.
Egli acquista la sua carica automaticamente, dal giorno in cui si verifica l'impedimento del Presidente della Repubblica, senza necessità di formale investitura e giuramento.
In ogni caso, se si verifica un'ipotesi di impedimento temporaneo, è buona prassi che il Presidente del Senato si debba astenere dal compiere quegli atti che incidano sull'equilibrio dei rapporti tra organi costituzionali, per correttezza.
Ad esempio, è prassi costante e pacifica che il Presidente del Senato non possa sciogliere le Camere o effettuare le consultazioni per la formazione dell'esecutivo, a meno che non ricorrano cause di assoluta necessità e urgenza.
Il Presidente del Senato cessa dalle funzioni del presidente della Repubblica nel caso in cui venga meno la causa di impedimento temporaneo o dal momento in cui viene eletto un nuovo Capo dello Stato. Infatti, ai sensi dell'art. 86, comma 2 della Costituzione, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni dal verificarsi della causa definitiva di impedimento, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.