Indennità di maternità e di paternità, le domande
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Dall'Inps arriva la procedura per la presentazione delle domande di indennità di maternità e di paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata. Il flusso di acquisizione delle istanze è stato modificato per consentire la richiesta di estensione della tutela di ulteriori tre mesi. come chiarito dal messaggio dell'Inps n. 1657 del 14 aprile 2022 (in allegato) deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale web dell'Istituto, se si è in possesso di credenziali SPID di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure tramite il Contact Center integrato o o i patronati.
Altri 3 mesi di indennità
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Il flusso di acquisizione della procedura di presentazione online delle domande di indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata è stato modificato per consentire l'acquisizione della dichiarazione di volere fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
Per richiedere l'estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con 'SI' la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all'indice Istat)" inserita nella pagina "Dati domanda".
Validità della domanda
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La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l'estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Scarica pdf messaggio Inps n. 1657/2022