La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10424/2007) ha stabilito che in caso di violazione del codice della strada da parte del conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), non opera la corresponsabilità di cui al comma terzo dell'art. 2054 c.c., ma vi è esclusiva responsabilità dell'utilizzatore - conducente.
In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "per il disposto dell'art. 91 cod. strada (D.Lgs n. 285 del 1992), in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) il corresponsabile con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, C.C. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario".
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In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "per il disposto dell'art. 91 cod. strada (D.Lgs n. 285 del 1992), in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) il corresponsabile con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, C.C. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario".
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