- Il presupposto per l'accompagnamento vale per la pensione
- Da retrodatare l'accompagnamento, negata la pensione
- L'invalidità vale per l'accompagnamento e la pensione
- L'accertata inabilità anteriore vale anche per la pensione
Il presupposto per l'accompagnamento vale per la pensione
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Va accolta la domanda per la pensione d'invalidità del soggetto che, prima del compimento dei 65 anni, ha avuto l'accompagnamento. Questa misura spetta infatti a chi necessita di assistenza per deambulare e per compiere tutte le attività quotidiane, per cui la condizione presupposto per la pensione è già accertata implicitamente. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 12452/2022 della Cassazione (sotto allagata).
Da retrodatare l'accompagnamento, negata la pensione
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Il giudice dell'impugnazione, accogliendo solo in parte le richieste sollevate da un cittadino, riconosce allo stesso il diritto all'accompagnamento a partire dal 1° settembre 2011, ma in accoglimento dell'appello incidentale dell'INPS, rigetta la richiesta dello stesso finalizza a ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile. Per la Corte di Appello infatti la domanda d'invalidità deve essere rigettata in quanto alla data dell'accertamento il soggetto aveva già compiuto 65 anni.
L'invalidità vale per l'accompagnamento e la pensione
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Parte soccombente però a questo punto ricorre in Cassazione, innanzi alla quale solleva due motivi. Tralasciando però il primo, finalizzato a contestare l'improcedibilità dell'appello principale, con il secondo il soggetto osserva che in realtà la Corte di Appello, nel negargli il riconoscimento della pensione d'inabilità, ha falsamente applicato l'art. 12 della legge n. 118/1971. Spettando allo stesso l'accompagnamento a partire dal 1° settembre 2011, momento in cui lo stesso non aveva ancora compiuto 65 anni, deve ritenersi implicitamente accertato il suo stato d'invalidità per il diritto anche alla pensione.
Ricorda infatti che l'accompagnamento è un'indennità che viene riconosciuta agli invalidi civili totalmente inabili, che non possono deambulare autonomamente, se non con l'assistenza continua di un accompagnatore che presti assistenza anche nell'attendere alle normali attività quotidiane.
L'accertata inabilità anteriore vale anche per la pensione
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La Cassazione nell'accogliere il secondo motivo, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione, lo dichiara in effetti fondato.
Errata infatti la statuizione della Corte di Appello che, accogliendo l'appello incidentale dell'INPS, ha negato allo stesso il riconoscimento della pensione d'inabilità ritenendo che il presupposto dell'invalidità si fosse perfezionato dopo il compimento dei suoi 65 anni, quando anche il presupposto per il riconoscimento dell'accompagnamento è la totale inabilità derivante da affezioni fisiche o psichiche.
Scarica pdf Cassazione n. 12452/2022