- Azione di arricchimento
- Presupposti dell'azione di arricchimento
- Giurisprudenza su indebito arricchimento
Azione di arricchimento
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L'azione di arricchimento è contemplata dall'art. 2041 c.c. il quale, al comma 1 dispone che: "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
La norma in sostanza afferma il principio per il quale il nostro ordinamento non ammette che un soggetto si avvantaggi in danno di qualcun altro, senza che alla base vi sia una causa di giustificazione. Trattasi di un'azione personale, esperibile solo tra i soggetti parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.
Presupposti dell'azione di arricchimento
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Presupposti dell'azione di arricchimento, come si rinviene dalla norma sono l'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro che subisce l'impoverimento e il nesso di causa tra arricchimento e impoverimento. L'arricchimento tanto per essere chiari, può consistere anche in un risparmio di spesa, mentre l'impoverimento può essere rappresentato dalla mancata remunerazione in relazione a una prestazione eseguita in favore di terzi così come nella perdita o mancata utilizzazione di un bene.
La necessaria compresenza di detti presupposti la si evince anche da questa breve precisazione contenuta nella Cassazione n. 22556/2018 "Tra i presupposti dell'azione d'indebito arricchimento rientra la prova dell'impoverimento subito dall'istante, in conseguenza e nei limiti del vantaggio conseguito dall'arricchito, che entro tali limiti è tenuto ad indennizzarlo."
Giurisprudenza su indebito arricchimento
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Vediamo ora alcune precisazioni su arricchimento e impoverimento fornite da alcune pronunce giurisprudenziali.
Quando si configura l'impoverimento
Ai fini della sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, occorre la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale dall'istante subita senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica, sicché il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è invero giustificato da una ragione giuridica, come allorquando consegua a una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.
Cassazione n. 6827/2021
Valutazione equitativa del depauperamento
La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto
valido ed efficace, da indennizzare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche officiosa, in considerazione della difficoltà - quale, evidentemente, si è prefigurata nella fattispecie oggetto del presente ricorso - di determinazione del suo preciso ammontare (cfr. altresì, in tal senso, Cassazione del 1.12.2021, n. 37786).Cassazione n. 20757/2022
Cosa si intende per arricchimento nelle società
Sebbene in astratto possa ipotizzarsi che, qualora il socio di una società di capitale abbia prestato senza corrispettivo la propria attività professionale a favore della società stessa, sia configurabile l'arricchimento senza giusta causa di essa, per l'incremento patrimoniale derivante dalla mancata spesa, con corrispondente danno per il socio (Cass. n. 5616 del 1981), tuttavia occorre pur sempre, ai fini di determinare la misura del richiesto ristoro, che sia evidenziato se e in che misura il vantaggio della società si sia risolto in concreto in un incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influendo indirettamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c.
Cassazione n. 25045/2020
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