Non commette falso il difensore che autentica la firma della cliente sul mandato dopo che questa se ne è andata, compito del difensore infatti è solo autenticare la firma non l'apposizione della stessa in sua presenza

Apposizione della firma in presenza

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Va annullata la sentenza che ha ritenuto l'avvocato colpevole del reato di falso di cui all'art. 481 c.p per aver attestato la firma della sua assistita sul mandato anche se la stessa non è stata apposta in sua presenza. Non rientra tra i doveri del legale certificare che la firma venga apposta in sua presenza, costui deve solo certificarne l'autenticità. Queste in sintesi le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 16214/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice dell'impugnazione conferma solo ai fini civili la condanna dell'imputato per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità contemplato dall'art 481 c.p. Dal punto di vista penale invece il giudice dichiara di non doversi procedere perché il reato è caduto in prescrizione.

L'imputato è stato accusato di avere attestato falsamente, nell'esercizio della sua professione di legale, l'autenticità della firma che è stata apposta in calce al mandato difensivo, redatto a margine di un ricorso presentato a nome della sua assistita, anche se la firma non è stata apposta in sua presenza.

Non c'è dolo se la firma è apposta in assenza del legale

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L'imputato nel ricorrere in Cassazione solleva i motivi che si vanno a illustrare.

  • Con il primo fa presente che è compito del difensore solo certificare l'autografia della firma che viene apposta in calce al mandato, non che la stessa venga apposta in sua presenza. Dalle dichiarazioni della sua assistita emerge inoltre la totale assenza di consapevolezza del legale della falsità della sottoscrizione e quindi il dolo del reato che gli è stato contestato. La firma è stata infatti apposta in assenza del difensore, inoltre era pratica dello studio raccogliere più mandati difensivi nello stesso momento.
  • Con il secondo invece lamenta il mancato esame dei motivi di appello, dopo la rilevata prescrizione del reato.

Non è illecita l'autenticazione differita

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La Cassazione annulla la sentenza, rinviando al giudice d'Appello in quanto il ricorso è fondato nei limiti che si vanno a illustrare.

Il secondo motivo è infondato perché in realtà la Corte ha esaminato i motivi dell'appello.

Fondato invece il primo motivo. Chi esercita la professione di avvocato deve infatti solo certificare l'autenticità della firma e non che firma venga apposta in sua presenza.

Ciò che però ha contestato la Corte è che non essendo il ricorrente presente al momento della apposizione della firma parimenti non poteva attestarne l'autenticità.

Degne di attenzione le doglianze sollevate sull'elemento soggettivo del reato, in quanto la prassi dell'autentica differita non è illegale se l'avvocato è certo dell'identità del sottoscrittore. Su questo punto è cascata la Corte di Appello, perché ha ritenuto che l'imputato non potesse avere tale certezza, senza spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali lo stesso non potesse essere sicuro della identità della sottoscrittrice sulla base della erronea convinzione che la stessa fosse sua cliente e che contestualmente avesse rilasciato altro mandato sempre firmato dalla stessa. Errore idoneo a escludere comunque il dolo del reato.

Scarica pdf Cassazione n. 16214/2022

Foto: 123rf.com
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