La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10291/2007) ha stabilito che "la riassunzione di una causa interrotta e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c., si attua mediante un procedimento bifasico: anzitutto con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, mediante notifica alla controparte del ricorso e del decreto".
Osservano poi i Giudici che l'art. 305 c.p.c. "fissa per la riassunzione il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data in cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo, ma non specifica espressamente se entro quel termine debbano essere espletate entrambe le fasi del procedimento di riassunzione sopra menzionate, ovvero soltanto la prima di esse".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato come "il termine in questione è posto, infatti, a carico della parte che intenda procedere alla riassunzione ma solo la prima parte delle due fasi del procedimento, cioè il deposito in cancelleria del ricorso per riassunzione, dipende immediatamente dall'iniziativa della parte stessa, essendo poi rimesso al giudice di stabilire i tempi entro cui dovrà essere espletata la seconda fase, consistente nella notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza".
I Giudici del Palazzaccio hanno quindi concluso precisando che il termine semestrale ha carattere perentorio solo per il deposito del ricorso e non anche per la notificazione, considerato anche che l'art. 303 c.p.c. non dispone diversamente.
Leggi la motivazione della sentenza
Osservano poi i Giudici che l'art. 305 c.p.c. "fissa per la riassunzione il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data in cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo, ma non specifica espressamente se entro quel termine debbano essere espletate entrambe le fasi del procedimento di riassunzione sopra menzionate, ovvero soltanto la prima di esse".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato come "il termine in questione è posto, infatti, a carico della parte che intenda procedere alla riassunzione ma solo la prima parte delle due fasi del procedimento, cioè il deposito in cancelleria del ricorso per riassunzione, dipende immediatamente dall'iniziativa della parte stessa, essendo poi rimesso al giudice di stabilire i tempi entro cui dovrà essere espletata la seconda fase, consistente nella notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza".
I Giudici del Palazzaccio hanno quindi concluso precisando che il termine semestrale ha carattere perentorio solo per il deposito del ricorso e non anche per la notificazione, considerato anche che l'art. 303 c.p.c. non dispone diversamente.
Leggi la motivazione della sentenza
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: