La Suprema Corte, cassando una condanna per Pas, rilegge una storia particolare, ma nulla muta nella sostanza ad orientamenti già espressi, mentre ridimensiona il contributo della psicologia

La Cassazione sulla Pas

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Una vicenda ben conosciuta, spesso presente nei media e ampiamente divulgata in ogni suo passaggio, trova conclusione nell'ordinanza 9691 del 24 marzo 2022, che accoglie sei motivi del ricorso di una madre che la Corte di Appello di Roma aveva privato della responsabilità genitoriale, riabilitandola e restituendola al suo ruolo. Fin qui, naturalmente, nulla di eccezionale. Ciò che, tuttavia, rende la decisione meritevole di commento è sicuramente la risonanza del provvedimento, la sua amplificazione e la natura dei commenti, che prevalentemente lo salutano come una rivoluzionaria e salutare decisione, lungamente attesa: benché negli aspetti sostanziali si limiti a confermare valutazioni già espresse. Viceversa, appare meritevole di rilievo che la Suprema Corte prenda le distanze da una diffusa utilizzazione del sapere psicologico, cui vengono attribuiti compiti e valenze che trova eccessivi. Così come non si può sorvolare sul ribadito riconoscimento della tendenziale pariteticità dei tempi della frequentazione che la norma prevede ma sulla quale la giurisprudenza quasi sempre sorvola.

Una decisione, d'altra parte, del cui rilievo si sembra consapevoli, come appare confermato dalla sua anomala lunghezza (36 pagine), di solito riservata ai provvedimenti che lo stesso redattore considera particolarmente importanti.

La bigenitorialità come diritto sia dei genitori che dei figli?

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Al di là del grande clamore suscitato dalle considerazioni della cassazione attorno alla cosiddetta "sindrome di alienazione genitoriale", concettualmente al centro dell'interesse dell'ordinanza sembra più corretto porre una sorta di conflitto sul piano delle priorità tra "bigenitorialità" e "interesse del minore". Il primo concetto è stato ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte che intende definirlo "quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione " (ex pluris Cass. 9764/2019). Una definizione che potrebbe suscitare alcune perplessità sul piano operativo, essendo frequentemente intesa come "stabile consuetudine di vita" la disposizione di una collocazione privilegiata del figlio presso uno dei genitori, presso il quale il figlio trascorrerà la maggior parte del tempo. Il che configura evidentemente una forte asimmetria di partenza che è l'esatto opposto della bigenitorialità: rimandando la giurisprudenza, più o meno con gli stessi giri di parole, all'antico genitore in affidamento esclusivo

, ovvero al modello monogenitoriale. Al quale la stessa Suprema Corte attribuisce, coerentemente, sotto plurimi aspetti diritti e poteri decisionali prevalenti rispetto all'altro (a titolo di esempio, Cass. 2127/2016, in materia di determinazione ed effettuazione delle spese straordinarie).

È, tuttavia, preferibile in questa sede sorvolare su questo tipo di perplessità e valutare invece le difficoltà create dalla contrapposizione del concetto di bigenitorialtà con il cosiddetto "interesse del minore". Approfondendo, infatti, tale termine e la sua origine si scopre che in realtà a livello internazionale si parla di "best child interests", al plurale, il che suggerisce che sono da attribuire ai figli minorenni una pluralità di interessi, uno dei quali è appunto la bigenitorialità. Così ragionando, non appare corretta l'impostazione che intende costruire una alternativa, dal momento che l'uno è parte dell'altro. Sembrerebbe più appropriato che si debba eseguire una valutazione complessiva fra i vari interessi, mettendo accanto alla bigenitorialità anche altri parametri.

Tutto ciò premesso, non appare granché appropriata nemmeno l'attribuzione a ciascuno dei genitori di una sorta di "diritto alla bigenitorialità", o meglio, una loro partecipazione a un diritto che evidentemente è in capo al figlio. A rigore, il diritto alla bigenitorialità di un padre, semanticamente inteso, dovrebbe riguardare il suo rapporto con gli ascendenti di parte paterna. Quindi per definire le legittime aspettative dei genitori si direbbe più appropriato il riferimento ai diritti-doveri di cui all'articolo 30 della Costituzione.

Questa analisi, fin qui condotta in modo apparentemente accademico, in realtà potrebbe aprire la via ad una lettura più semplice e comprensibile dell'ordinanza in oggetto. Difatti, inteso il diritto del figlio, e di lui solamente, come diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, è evidente che nel momento in cui si tenta di recuperare la figura del padre, o meglio di evitarne la cancellazione, non è lecito provvedere dimenticando la rilevanza della figura e del ruolo materni. Esattamente ciò che la Corte di cassazione rimprovera - giustamente, ma con motivazioni di alto tipo - alle corti di merito.

Pariteticità e relativi scostamenti: la genesi dei rifiuti

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Riprendere l'argomento di ciò che la Suprema Corte intende per realizzazione della bigenitorialità può servire per cercare di comprendere se esistano dei fattori in grado di favorire gli atteggiamenti di rifiuto dei figli nei confronti di uno dei genitori: ovviamente in assenza di situazioni di violenza, abuso o comunque responsabilità del soggetto escluso. Chiaramente, il parametro più facilmente comprensibile per valutare la effettiva presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è quello della consistenza della relativa frequentazione. Sul punto la Cassazione si era già espressa in precedenza (Cass. 17221 e 17222, entrambe del 2021) affermando che "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio" e proseguendo "tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere (Cass. 19323/2020, Cass. 9764/2019)".

E' interessante osservare che Cass. 9691/2022 riporta diligentemente il medesimo principio, ma bizzarramente modifica qua e là le prescrizioni del codice civile che sono la fonte del principio stesso. Vi si legge, infatti: "… il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta." Nonché: " …. , la Corte di appello, preso atto dell'esito infruttuoso dei vari percorsi terapeutici … al fine di attuare il diritto del padre di instaurare rapporti continuativi e significativi con il figlio … ". Dove si osserva un netto stravolgimento delle prescrizioni dell'art. 337 ter c.c., non solo, come già visto, per avere attribuito al genitore un diritto che inequivocabilmente il legislatore ha posto in capo al figlio, ma per avere modificato la lettera della norma stessa, secondo la quale "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori". Ora, non si può fare a meno di osservare che la sostituzione non è fra sinonimi (ammesso che nel diritto ne esistano …), ma fra termini radicalmente diversi. Non a caso il legislatore ha attribuito l'aggettivo "significativi" ai rapporti tra il minore e i suoi ascendenti e parenti. E' pur vero che nell'ordinanza si legge anche che le tre CTU "hanno rilevato come la pervicace ostilità della madre aIl'instaurazione di un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con il padre sia da ascrivere al condizionamento esercitato dalla medesima sul minore", ma in questo passaggio la Suprema Corte sembra limitarsi a trascrivere un pensiero altrui senza farlo proprio, copia e incolla, aggettivazione compresa. In definitiva, sembra proprio che continui a valere la già manifestata distanza, per non dire estraneità, della Cassazione dal considerare auspicabile un rapporto paritetico del figlio con ciascuno dei genitori. Nella scia - qui confermata - di quanto già espresso nelle già citate precedenti ordinanze (17221 e 17222 del 2021): "la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori". Ovvero, pur avendo riconosciuto che dovrebbe favorirsi la pariteticità (cioè che l'introduzione di un genitore prevalente dovrebbe essere motivata e residuale) le due ordinanze proseguono le proprie riflessioni dando per scontato che, in linea del tutto generale e come soluzione ordinaria, debba esistere un genitore "non convivente". Non solo. Ancora si conferma che è sufficiente una relazione "significativa" per soddisfare il diritto "del genitore".

Sorvolando ancora in questa sede sulla bizzarria di un siffatto impianto logico, resta comunque da costruire l'ultimo anello del ragionamento che qui si svolge, ossia che il generarsi del rifiuto di avere contatti con uno dei genitori è spesso in relazione con lo squilibrio nella loro presenza. Ma in questo soccorre la stessa ordinanza 9691, che conduce tutta la propria analisi della cosiddetta "PAS" attribuendo la possibilità di alienazione (intesa come insieme di verificati comportamenti) al solo genitore collocatario (o affidatario esclusivo, in antecedenti pronunce). Tipicamente la madre. Da cui il trionfalismo di alcuni gruppi femministi con cui è stata accolta l'ordinanza, letta come negazionista in assoluto. Ipotesi gratuita, tutt'altro che verificata dall'esperienza. Un recentissimo studio condotto dalla Dipartimento di diritto privato dell'Università statale di Milano, di imminente pubblicazione, ha infatti verificato (confermando precedenti valutazioni di autonoma fonte), che le madri vengono "alienate" all'incirca nel 20% dei casi: una percentuale largamente inferiore a quella dei padri, ma tutt'altro che trascurabile. Volendo approfondire l'argomento e rendersi conto di come ciò in concreto possa può avvenire, basti pensare che in alcuni contesti culturali tuttora presenti in Italia il venir meno all'obbligo della fedeltà coniugale da parte della madre viene giudicato dalla collettività con estremo sfavore, a dispetto del ruolo, o meno, di genitore collocatario che la medesima assumerà in seguito per effetto della separazione.

Dunque, chi scrive ritiene che lo squilibrio nella frequentazione sia uno dei principali fattori che favoriscono il rigetto di un genitore - quello meno presente; anche se non l'unico. Resta, di conseguenza, sorprendente che chi, dotato degli adeguati poteri, attribuisce al genitore dominante una esclusiva possibilità di determinare situazioni di tale gravità poi non si attivi e non si adoperi perché siano evitati sbilanciamenti e scompensi ogni volta che sia materialmente possibile: oltre tutto contra legem.

La diversa visione del rapporto tra psicologia e diritto

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A dispetto di una pratica di lungo corso ancora assai diffusa, la Cassazione da vario tempo ha preso le distanze da decisioni delle corti di merito fondate sulle conclusioni di indagini peritali affidate ad esperti psicologi. L'ordinanza 9691/2022 in effetti usa un linguaggio così diretto e, per così dire, "spietato" da dare l'impressione della novità; ma a ben guardare così non è. Fa sicuramente impressione leggere "… il collegio non intende, né potrebbe, sindacare valutazioni proprie della disciplina della psicologia o delle scienze mediche, ma può certo verificarne la correttezza applicativa sulla base di criteri universalmente conosciuti ed approvati. Orbene, in questo perimetro valutativo, il concetto di abuso psicologico, di cui discorrono i c.t.u., appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo parametri diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. Non può essere sottaciuto che quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati , e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica." (p.29).

Ma tutto sommato si tratta sostanzialmente della esplicitazione di un orientamento già manifestato. Non a caso l'ordinanza riporta integralmente, facendola sua, una precedente valutazione di Cass. 6919/16: "Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena." (p. 21). Rimandando addirittura a Cass.7041 del 2013. In definitiva, dunque, si apprezza essenzialmente una più marcata diffidenza verso il sapere psicologico e le sue tipiche procedure, rivendicando il ruolo e i metodi della scienza giuridica. Con il che si contesta, coerentemente, anche l'usuale incarico conferito al consulente di ufficio affinché proceda all'ascolto del minore, messo al bando anche dalla recente legge 206/2021. Tutto torna. Di passaggio, infatti, si fa notare quanto l'ordinanza e la sua rilettura del ruolo dello psicologo forense sia allineata con le previsioni della legge delega che nega - correttamente - alla categoria incombenze prettamente giuridiche, ma incentiva la mediazione familiare e ufficializza la sostanza della coordinazione genitoriale. Uno spazio tipicamente occupato dalla psicologia.

Sconfitta tombale del fenomeno dell'"alienazione"?

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E conforme è anche, di conseguenza, il biasimo nei confronti di una decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale (della CA di Roma) che appare assunta sulla base di una diagnosi invece che sull'accertamento di fatti, come richiesto anche dall'art. 330 c.c. Che poi, nella fattispecie, la decisione appaia anche non coerente con i comportamenti della madre, condannata dalle corti di merito, non tocca il principio di diritto. Di conseguenza non tocca qualitativamente la censura, ribadita storicamente e nell'attualità del provvedimento, nei confronti di comprovati comportamenti delegittimanti, ovvero ostacolanti la relazione con l'altro genitore. E' la motivazione che viene cassata, il modo di giungere al provvedimento. Ma non si nega la possibilità di condizionamenti dei figli, verso le quali si conferma la condanna.

Esiste, caso mai, una diversa strategia, - in buona parte condivisibile - che viene suggerita per correggerne gli effetti. La sanzione economica, infatti, mediante l'applicazione dell'art. 709 ter c.p.c., può realmente risultare più efficace: soprattutto se posta in alternativa all'attuale prevalente prassi di affidare ai Servizi Sociali il figlio che rifiuta senza validi motivi uno dei genitori lasciandolo in convivenza permanente presso l'altro e attivando "percorsi di recupero", spesso consistenti in incontri assistiti di un'ora alla settimana o ogni due. Tutto questo a condizione che il ricorso all'art. 709 ter c.p.c. sia più frequente e incisivo di quanto oggi prevalentemente avviene, ovvero non si limiti all'ammonizione.

Conclusioni

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Tutto ciò premesso, non appare coerente con le tesi della Cassazione il tripudio con il quale è stata accolta l'ordinanza da parte di chi non vuol sentir parlare di rifiuti indotti da parte dei figli. Certamente è stata messa al bando una terminologia inappropriata. Certamente è stato giustamente sottolineato che non si corregge un eccesso con l'eccesso di segno opposto. Fortunatamente si è messo in evidenza e biasimato l'improprio trasferimento di compiti e competenze a un sapere diverso da quello giuridico. Ma l'esistenza di certe manipolazioni, consapevoli e volontarie o no che siano, che è la sostanza del fenomeno, resta lì, innegato e innegabile, tale e quale. Quel che resta da fare - e non è poco - è attivare le giuste strategie per prevenirlo o attenuarlo.


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