- Danno da perdita di chances per mancato follow up
- La morte è stata causata dal mancato follow up?
- Chirurgo responsabile, non basta l'intervento
Danno da perdita di chances per mancato follow up
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Fondamentale nel caso di responsabilità medica che ha occupato la Cassazione il follow up dopo un intervento chirurgico di asportazione di un melanoma. A distanza di 12 anni dal primo intervento del 1985 un paziente muore a causa delle metastasi di un melanoma che, dopo l'operazione, non è stato trattato correttamente. Nessun esame istologico e cure sono state indicate al paziente. Responsabile il chirurgo, perché non è sufficiente praticare l'intervento, occorre seguire il paziente anche nel post operatorio. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 13509/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Il coniuge, il fratello, la madre e i due figli di un paziente affetto da melanoma ricorrono in giudizio per ottenere il riconoscimento dei danni iure proprio ed hereditatis conseguenti alla morte del parente. Nel 1985 costui è stato sottoposto alla asportazione di una lesione cutanea diagnosticata come melanoma. Dopo l'intervento non viene eseguito un esame istologico e neppure un follow up informativo.
Nel 1997 compare nel cavo ascellare una metastasi massiva di melanoma, che i medici ricollegano all'intervento del 1985 e che, nonostante le cure e i diversi trattamenti, conduce il paziente alla morte.
Il tribunale accoglie la domanda risarcitoria, così come la Corte di Appello, la quale afferma la rilevanza causale, ai fini del decesso, del mancato follow up di cui deve rispondere il chirurgo come tale e come sanitario dell'azienda. Sussiste per il giudice di merito il danno da perdita di chances di sopravvivenza.
La morte è stata causata dal mancato follow up?
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Nel ricorso principale i parenti del de cuius rendono noto che la consulenza tecnica giudiziale ha fatto presente che l'esame istologico effettuato nel 1997 ha rivelato la presenza di un melanoma al primo stadio con percentuale di sopravvivenza, in caso di cure e controlli adeguati, del 97% a cinque anni e al 95% a 10 anni, per cui appare contraddittorio ritenere che quel tumore rientrasse nella fascia minoritaria di quelli ad esito sfavorevole.
Sottolineano che dopo l'intervento del 1985 non sono stati fatti controlli né cure e che alla percentuale di sopravvivenza a 5 anni compresa tra il 59 e il 78% impedita a causa del mancato follow up si deve aggiungere la percentuale ricollegabile ad un intervento chirurgico correttamente eseguito, che avrebbe condotto al 100% do probabilità.
Con ricorso incidentale il medico contesta l'addebito come responsabilità da "équipe" perché la morte non è riconducibile ad un intervento chirurgico inadeguato da parte dei sanitari, ma alla responsabilità della struttura sanitario per il mancato follow up.
Fa presente inoltre che la Corte ha accordato il danno da perdita di chance, quando in realtà è stato chiesto un danno da morte, fondando la richiesta su un necessario follow up non previsto dai protocolli dei tempi del primo intervento, ma da pochi studi scientifici successivi al 1985.
Chirurgo responsabile, non basta l'intervento
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La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi. Ciò che rileva in questa sede però è l'infondatezza dei motivi sollevati dal medico nel ricorso incidentale.
Per la Cassazione "l'attività del medico non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso follow up prescritto dai protocolli ovvero comunque, nel caso accertato dal giudice di merito in modo resistente alle svolte censure, fatto proprio come corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica, e qui affatto trascurabile diagnosi di melanoma effettuata nel caso concreto."
Precisa infine, per quanto riguarda le responsabilità dei sanitari coinvolti e del mancato follow up, non solo che "alcuna indicazione, neppure dal chirurgo, fu data al paziente, quale non a caso invocata come effettuata in forma orale dal ricorrente incidentale così da potersi in ipotesi bilanciare con l'esigibile collaborazione anche del paziente per la verifica dei passaggi successivi" ma anche che "nè l'eventuale corresponsabilità di altri professionisti può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo sul punto."
Scarica pdf Cassazione n. 13509/2022