Giudici togati e onorari sono diversi, quello onorario non deve superare un concorso, non può trattare materie riservate al togato, non svolge l'attività in modo professionale e a tempo indeterminato, il compenso quindi non può essere uguale

Giudici onorari diversi dai togati: corretto il compenso inferiore

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Va rigettato il ricorso del giudice onorario che, ritenendo di svolgere gli stessi compiti e funzioni del magistrato ordinario, chiede lo stesso trattamento economico e normativo. La domanda non può essere accolta perché le due figure sono assai diverse nelle modalità di accesso al ruolo, nell'impegno profuso, nelle difficoltà delle materie di competenza, nel diverso rapporto giuridico esistente con la PA e nell'accesso al ruolo.

Non rileva che il giudice onorario, nello svolgere funzioni giurisdizionali assicuri, al pari del magistrato ordinario, un processo equo e giusto ai cittadini come sancito dalla Cedu. Posizioni differenti non possono essere trattate nello stesso modo. Queste in sintesi le conclusioni della Cassazione n. 13973/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un giudice onorario ricorre in Tribunale contro la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Giustizia e quello delle Finanze, chiedendo la condanna al pagamento di quanto erogatole in meno rispetto a quanto previsto in favore dei magistrati ordinari.

La domanda viene rigettata in primo e secondo grado. Per la Corte di Appello il rapporto del giudice onorario non è riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato, per cui è inapplicabile l'art. 36 della Costituzione, così come l'art. 6 della Convenzione Internazionale sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Occorre poi considerare che i togati possono svolgere anche altre attività (es. avvocato) e quindi percepire entrate ulteriori, condizione di cui non beneficiano i magistrati ordinari. I compensi delle due categorie sono commisurati al ruolo e al fatto che i togati non possono trattare certe cause.

Stesse funzioni e più ore settimanali ma niente riposo e ferie

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Insoddisfatta per l'esito dei due giudizi di merito il giudice onorario ricorre quindi in Cassazione, sollevando tre motivi.

  • Con il primo denuncia la violazione dell'art 3 e 108 comma 2 Costituzione in relazione alla tabella allegata al DPR 756/1965 e ai compensi variabili per il GOT di cui all'art. 64 del DPR 115/2002.
  • Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 36 e 108 comma 2 della Costituzione in relazione all'art. 64 del DPR n. 115/2002.
  • Con il terzo infine contesta la violazione dell'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Per la ricorrente la Corte di appello non ha rispettato il principio di uguaglianza, che impone, in situazioni identiche, lo stesso trattamento. Il rapporto di lavoro del GOT dovrebbe essere considerato come rapporto dipendente infatti, non parasubordinato.

L'impegno lavorativo dei GOT prevede dalle 42 alle 56 ore settimanali di attività che precludono nella pratica lo svolgimento di u'altra attività. Le funzioni inoltre sono identiche, ma il compenso del GOT non consente alcuna indipendenza, né la possibilità di fruire di ferie o riposo settimanale.

L'art. 6 della Convenzione europea non può ritenere legittimi dei compensi meramente simbolici che non tengano conto dell'impegno e delle ore di lavoro, se si vogliono salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità del giudice.

Onorari e togati diversi, trattamento diverso

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Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo tutte le doglianze sollevate del tutto infondate.

Prima di tutto non è vero che le funzioni del magistrato ordinario e togato coincidono. L'art. 106 della Costituzione evidenzia infatti che mentre i magistrati togati vengono assunti per concorso quelli onorari vengono nominati anche in modalità elettiva.

La diversità tra le due posizioni è stata sancita anche dalla Consulta, la quale ha affermato di conseguenza che posizioni differenti devono essere disciplinate in modo diverso. I magistrati ordinari svolgono infatti professionalmente la funzione giudicante, condizione che non viene soddisfatta per quanto riguarda i giudici onorari. Questo aspetto si riflette anche sul compenso, anche perché gli onorari possono svolgere attività ulteriori nel settore, come quello di avvocati ad esempio, che consente loro di guadagnare cifre ulteriori rispetto a quanto percepito per l'incarico di giudice onorario.

Non sono quindi assimilabili le posizioni di magistrati onorari e ordinari, come sancito in diverse occasioni soprattutto dalla Consulta, evidenziandone le differenze e quindi l'impossibilità di un pari trattamento.

I giudici togati sono dipendenti pubblici, gli altri sono funzionari onorari, in relazione ai quali difetta il superamento di un concorso, l'inserimento del dipendente nella struttura organizzativa della PA, lo svolgimento del rapporto nel rispetto dello Statuto del Pubblico impiego, la durata a tempo indeterminato, la quantità e qualità dell'attività svolta, visto che il togato può trattare materie che sono precluse all'onorario.

Solo il magistrato togato impegna le proprie energie in modo continuativo, integrale ed esclusivo allo svolgimento della funzione giudicante. L'onorario invece svolge la funzione giudicante in modalità temporanea e parziale, per questo riceve un compenso indennitario.

Non sussistono i presupposti quindi per ritenere paritarie le due posizioni.

La stessa Corte di Strasburgo invocata dalla ricorrente, ha sottolineato che solo il magistrato togato deve superare un concorso, ragione per la quale sono riservate solo a questo le materie più complesse.

Le due figure sono assai diverse, così come i ruoli, l'entità e la modalità di erogazione del trattamento economico.

Diversità che da ultimo si scontrano con la tesi della ricorrente, per la quale il trattamento economico dovrebbe essere il medesimo perché la Cedu all'art. 6, nel prevedere il diritto ad un equo processo, che viene garantito ai cittadini grazie anche all'attività dei giudici onorari.

Il raffronto sul compenso, come già evidenziato, è giustificato dalla differenze tra le due figure. Valutazioni ulteriori sono precluse.

Scarica pdf Cassazione n. 13973/2022

Foto: 123rf.com
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