- Etilometro, necessarie le verifiche periodiche
- Ordinanza impugnata, l'onere della prova incombe sull'ente
- Verifiche etilometro e annullamento multa
Etilometro, necessarie le verifiche periodiche
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Le verifiche effettuate dagli agenti di polizia attraverso l'utilizzo dell'etilometro sono da considerarsi invalide, se l'apparecchio non è stato omologato o non è stato sottoposto alle prescritte verifiche periodiche per accertarne il corretto funzionamento.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di pace di Agrigento con sentenza n. 170/2022 (sotto allegata) ha annullato una un'ordinanza prefettizia emanata sulla base di una multa comminata dai Carabinieri del comando locale ai danni di un automobilista, assistito dall'avv. Michele Melfa, per guida in stato di ebbrezza.
Ordinanza impugnata, l'onere della prova incombe sull'ente
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In via preliminare, il giudice investito della questione ha ricordato come, per granitico orientamento di Cassazione, in giudizi di questo tipo l'ente che ha emanato l'atto impugnato, pur essendo formalmente convenuto in giudizio dall'opponente, veste il ruolo sostanziale di attore, in quanto è tenuto a dimostrare il fondamento dell'atto con cui ha irrogato la sanzione impugnata.
In altre parole, l'onere della prova riguardo alla legittimità della multa e della conseguente ordinanza-ingiunzione ricade sull'ente, mentre l'opponente (l'automobilista) deve limitarsi ad allegare le ragioni per cui, secondo lui, l'atto è invalido.
Orbene, nel caso in esame l'ente convenuto (prefettura) ha scelto addirittura di non costituirsi in giudizio, non fornendo quindi al giudice alcun riscontro in ordine alle contestazioni mosse dall'opponente.
Non di meno, il giudice ha avuto modo di ricostruire e spiegare nel dettaglio la corretta procedura di utilizzo dell'etilometro, quando l'ente accertatore intende utilizzare tale apparecchio per rilevare eventuali infrazioni al codice della strada.
Verifiche etilometro e annullamento multa
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Ebbene, rileva il giudice agrigentino che "in tema di violazioni al codice della strada, l'effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali in particolare, l'attestazione dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio ad aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione" (Cass. civ. II, ord. 1921/2019).
Gli etilometri, viene inoltre precisato nel provvedimento in esame, devono rispondere a requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei Trasporti, mentre la Motorizzazione Civile è deputata all'omologazione del tipo di etilometro. Infine, tali apparecchi devono essere sottoposti a verifica preventiva di corretto funzionamento e a verifiche periodiche, presso il Centro Superiore di Ricerche CSRPAD di Roma.
Pertanto, ogni verifica del cosiddetto alcol-test che sia realizzata con etilometri che non siano stati sottoposti regolarmente alle suddette procedure è suscettibile di essere considerata invalida e pertanto le conseguenti sanzioni possono essere annullate, esattamente come è accaduto nel caso appena esaminato.
Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf - sentenza gdp Agrigento 170-22• Foto: 123rf.com