La qualifica di agente di P.S. è attribuita in presenza dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 65/1986, se i procedimento disciplinari e penali vengono archiviati e il tiro al volo viene "sospeso" per per ragioni mediche

Annullata la revoca della qualifica di agente della P.A

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Premesso che in relazione ai requisiti che l'art 5. della legge n. 65/1986 richiede per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è in dubbio in giurisprudenza se tale elenco sia o meno tassativo, nel caso di specie non ci sono comunque ragioni che giustifichino la revoca di tale carica.

Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tar di Brescia n. 433/2022 (sotto allegata) che annulla il provvedimento prefettizio di revoca della qualifica di agente della P.S.

Agente di sicurezza contesta revoca della qualifica di P.S.

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Un agente di pubblica sicurezza ricorre al Tar di Brescia per chiedere l'annullamento del provvedimento con cui il Prefetto della provincia di Bergamo ha disposto la revoca nei suoi confronti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, della nota citata nel provvedimento prefettizio, con cui controparte aveva chiesto la revoca della suddetta qualifica e di ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato in cui si conferma o si decide per la revoca/annullamento del predetto status.

Persistenza dell'interesse della ricorrente

Tale richiesta, già presentata in fase cautelare, era stata accolta, tanto che l'Amministrazione resistente era stata condannata a "disporre la riassegnazione interinale della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e i relativi effetti ripristinatori e conformativi sul rapporto di servizio in corso."

Parte ricorrente in sede di merito conferma la persistenza del suo interesse alla decisione perché la PA ha confermato l'autorizzazione di PS solo fino alla data dell'udienza.

Revoca della qualifica ingiustificata

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Per il Tar di Brescia, che decide in base allo stato degli atti senza nessuna integrazione documentale delle parti, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Queste le motivazioni.

Il Tar precisa prima di tutto che per quanto riguarda l'art. 5 della legge n. 65/1986, che elenca i requisiti il in presenza dei quali il Prefetto conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza, è discusso in giurisprudenza se trattasi di elencazione tassativa oppure no.

Detto questo il Tar rileva che nel caso di specie la revoca della qualifica non è giustificata in quanto:

  • due procedimenti disciplinari sono stati archiviati;
  • il procedimento penale intrapreso per reato di tentata truffa
    è stato archiviato su istanza del PM;
  • l'esonero dalla formazione di tiro al volo è stata disposta solo in via temporanea, per motivi medici, attestando in ogni caso il certificato l'idoneità dell'agente alle mansioni;
  • la mancata produzione di documentazione da parte della PA in relazione al cessato impiego della stessa dall'Unione dei Servizi, che richiedono il possesso della qualifica di P.S.

La PA, come anticipato, in fase di merito non ha prodotto documentazione integrativa idonea modificare il convincimento e quindi la decisione della fase cautelare. Il Tar pertanto, accogliendo il ricorso, annulla il provvedimento impugnato.

Leggi anche Illegittima la revoca della qualifica di P.S.

Scarica pdf Tar Brescia n. 433-2022

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