Il Tribunale Lavoro di Brescia solleva questione di legittimità costituzionale sulle norme che prevedono la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ai lavoratori che non si vaccinano e riconosce l'assegno alimentare alla dipendente sospesa

Assegno alimentare in attesa della decisione della Consulta

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Dopo il CGA Sicilia ora è il Tribunale di Brescia Lavoro a emettere ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (sotto allegata) per contestare non l'obbligo vaccinale, ma la normativa che disciplina le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Il caso di cui è stato investito il Giudice remittente riguarda un'Ausiliaria Specializzata, dipendente di un'azienda sanitaria che, a causa del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, si è vista sospendere lavoro e retribuzione.

Poiché tuttavia la lavoratrice non si trova in condizioni economiche tali da poter fronteggiare un periodo così lungo, come quello disposto nei suoi confronti, senza retribuzione, il giudice riconosce alla stessa in via cautelare, l'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del DPR n.3/1957 "All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia", misura prevista altresì per il comparto sanità dall'art.68 CCNL.

Lavoratrice non vaccinata: diritto a mansioni diverse e assegno alimentare

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Il Giudice del Lavoro del Tribunale Lavoro di Brescia, dott. Mariarosa Pipponzi, con ordinanza del 7 maggio 2022 (sotto allegata), emessa in virtù di un ricorso di urgenza 700 c.p.c di una lavoratrice sanitaria, fa presente, prima di tutto di avere, con ordinanza di remissione alla Consulta (sotto allegata) sollevato questione di legittimità costituzionale:

  • per contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costituzione dell'articolo 4 comma 7 del D.L.n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 richiamato dall'art. 4 ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui la norma limita ai soggetti esentati dal vaccini o differiti la possibilità di essere adibiti a "mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2";
  • e per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione
    dell'art. 4 ter comma 3 del D.L.n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in cui recita "Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", escludendo il riconoscimento, durante il periodo di sospensione, dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R n. 3/1957 e art. 68 CCNL del comparto sanità."

Riconoscimento assegno alimentare in via cautelare

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In via cautelare il Giudice del Tribunale Lavoro di Brescia, in attesa che si concluda il giudizio della Consulta sulle questioni sopra illustrare, riconosce alla lavoratrice un assegno alimentare, pari al 50% dell'ultimo stipendio a partire dal 16 marzo 2022, giorno in cui è stato depositato il ricorso 700 c.p.c

Tale decisione è motivata dai seguenti fatti:

  • la lavoratrice è stata sospesa dal lavoro per la mancata vaccinazione anti covid fino al 31 dicembre 2022;
  • la ricorrente non può beneficiare dell'indennità di disoccupazione prevista in caso di licenziamento;
  • la donna vive sola in un appartamento in affitto per il quale deve corrispondere mensilmente € 340,28 per il canone;
  • a causa della sospensione della retribuzione conseguente alla sospensione dal lavoro, la stessa non è riuscita a pagare gli ultimi due canoni di locazione;
  • sul suo conto corrente, che non ha potuto alimentare a causa della sospensione della retribuzione, sono presenti € 653,76, pertanto le sue liquidità si stanno esaurendo;
  • la stessa, a causa della sua condizione di non vaccinata, si trova nell'impossibilità, di poter svolgere le sue mansioni lavorative in una diversa struttura, anche privata;
  • al momento la donna è aiutata solo dalla sorella e da associazioni.

Il Giudice ritiene che le disposizioni che sospendono dal lavoro il lavoratore non vaccinato, negandogli la retribuzione e altre forme di sostegno siano gravemente lesive della dignità della persona e cagionino danni gravi e irreparabili che non consentono di poter rimandare la misura cautelare sino alla conclusione del giudizio di costituzionalità, stante la rilevata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Leggi anche Vaccino Covid illegittimo, le questioni sottoposte alla Consulta

Scarica pdf Ordinanza rimessione Corte Costituzionale
Scarica pdf Ordinanza cautelare Trib. Lav. Brescia 07.05.2022

Foto: 123rf.com
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