- Non è reato masturbarsi in un luogo non frequentato da minori
- Non è reato se i minori non sono presenti abitualmente
- Atti osceni in auto in una pubblica via, lontano dai posti frequentati da minori
Non è reato masturbarsi in un luogo non frequentato da minori
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La Cassazione condivide le ragioni del difensore dell'imputato e annulla la sentenza, che lo aveva condannato per il reato di atti osceni perché avvistato da una minore a masturbarsi nella propria auto, parcheggiata in una via pubblica. Trattasi infatti di un posto in cui circolano solo auto e in cui il luogo più vicino in cui si recano i minori in modo abituale dista 500 metri.
Questa la decisione della Cassazione assunta con la sentenza n. 17188/2022 (sotto allegata).
Atti osceni in un'auto parcheggiata sulla pubblica via
Il giudice d'Appello conferma la condanna dell'imputato per il reato continuato di atti osceni. Lo stesso è stato accusato del compimento di ripetuti di atti osceni in un luogo pubblico poiché, dopo aver richiamato l'attenzione di una minore, lo stesso si masturbava nella sua vettura, parcheggiata su una via pubblica.
Non è reato se i minori non sono presenti abitualmente
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Nel ricorrere in Cassazione il difensore dell'imputato solleva i seguenti motivi di doglianza:
- prescrizione del reato alla data del 24.06.2021;
- l'imputato è sordomuto, pertanto è necessario accertare caso per caso la loro capacità di intendere e di volere, accertamento che però i giudici hanno omesso di compiere, neppure al fine di accertare la presenza di un vizio anche solo parziale;
- il reato contestato richiede, per essere integrato, che gli atti osceni vengano compiuti in luoghi frequentati abitualmente da minori, come scuole, impianti sportivi, parchi, palestre, mentre nel caso di specie la vettura dell'imputato era parcheggiata in una strada non frequentata abitualmente da minori, visto che la palestra, ossia il punto di ritrovo di minori più vicino al luogo dei fatti, dista circa 500 metri e quindi non nella immediate vicinanze. La strada inoltre è scarsamente illuminata e di solito è percorsa solo da auto, come confermato anche dalla minore;
- fa poi presente, per quanto riguarda le modalità della condotta, che danno e pericolo che avrebbero turbato la minore, sono risultati limitati appunto a una sola bambina e per un breve tempo;
- infine si contesta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e la sanzione sproporzionata ai fatti. L'imputato merita le attenuanti generiche per la sua condizione di sordomuto e per le difficoltà di vita che affronta, tanto che anche la pena minima sarebbe comunque troppo elevata.
Atti osceni in auto in una pubblica via, lontano dai posti frequentati da minori
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La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata stante la fondatezza del terzo motivo, che assorbe tutti gli altri.
La Corte evidenzia in effetti che l'atto della masturbazione, che integra il reato degli atti osceni, non sussiste nel caso di specie perché non si è realizzato in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle sue immediate vicinanze.
Ricorda che per luoghi frequentati da minori devono intendersi quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale, come le scuole o le ludoteche ad esempio, o tali per elezione specifica, ossia scelti dai minori come punto di incontro abituale, come un muretto della via pubblica o un cortile condominiale.
La Cassazione ricorda che in un caso similare aveva concluso per l'annullamento della sentenza di condanna impugnate, giungendo anche in questo caso alla stessa conclusione.
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Scarica pdf Cassazione n. 17188/2022