- Danni morali al figlio se il padre se ne disinteressa da sempre
- Prova del danno
- Innegabile la sofferenza di un figlio che cresce senza padre
Danni morali al figlio se il padre se ne disinteressa da sempre
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Il risarcimento del danno in favore del figlio, che dalla nascita viene completamente abbandonato dal padre, che si disinteressa delle sue necessità, va liquidato tenendo conto della maggiore incidenza che l'assenza della figura paterna ha da 0 a 18 anni. In seguito infatti l'abbandono viene in parte metabolizzato e con gli anni il dolore va a scemare. Questa la precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 15148/2022 (sotto allegata) che ha confermato il risarcimento danni a carico del padre naturale in favore del figlio, di cui si è disinteressato fin dalla nascita.
Richiesta risarcitoria al padre che sin dalla nascita non provvede al figlio
Madre e figlio agiscono nei confronti del padre naturale di quest'ultimo. Il figlio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non dallo stesso cagionati per la violazione degli obblighi di mantenimento e di assistenza al figlio. La donna chiede invece la restituzione delle somme dallo stesso dovute e mai corrisposte per il figlio dalla nascita fino al compimento dei 18 anni.
In primo grado il tribunale riconosce solo € 50.000 euro al figlio, ma in sede di Appello il risarcimento per il figlio sale a € 150.000, mentre in favore della madre del ragazzo viene disposta la condanna al rimborso di € 83.600,00, oltre interessi. Per la Corte l'assenza della figura paterna ha causato senza dubbio un pregiudizio al figlio, perché è stato privato del sostegno morale e materiale fondamentali per una crescita serena ed equilibrata. Il disinteresse mostrato dal padre non costituisce solo una violazione degli obblighi di cura, assistenza e mantenimento del figlio, esso ha senza dubbio provocato una grave lesione morale al figlio.
Prova del danno
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Nel ricorso innanzi alla Corte di Cassazione il padre naturale solleva i seguenti motivi:
- con il primo motivo lamenta il difetto di prova in relazione al danno che la sua assenza avrebbe arrecato al figlio;
- con il secondo non comprende quale sia l'importo corretto liquidato dal giudice in favore della donna poiché in sentenza si fa riferimento a due distinti importi, ossia 86.400,00 euro e 83.600,00.
Innegabile la sofferenza di un figlio che cresce senza padre
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La Cassazione rigetta il ricorso del padre naturale, ritenendo del tutto infondato il primo motivo di ricorso.
Appurato dalla Corte di Appello che il padre naturale, fin dalla nascita del figlio, si è completamente disinteressato delle sue esigenze morali e materiali lasciando da sola la madre, che ha provveduto in via esclusiva si bisogni dello stesso, la Cassazione ricorda che un genitore, anche se lo riconosce successivamente, è tenuto a provvedere ai bisogni del figlio sin dalla sua nascita. Lo status di genitore ha inizio infatti con la nascita del figlio.
Nel caso di specie, come rilevato dalla corte di Appello, si è in presenza di un danno endofamiliare, che deve essere sanzionato anche perché il mancato adempimento dei doveri genitoriale viola diritti costituzionalmente previsti, dando così luogo ad un'autonoma azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2059 c.c. per violazione, nel caso di specie, degli articoli 2 e 30 della Costituzione.
Il danno è stato poi quantificato con criterio equitativo, valorizzando i seguenti fattori:
- "la maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale di sviluppo e di crescita (0-18 anni)", che poi decresce visto che con il tempo l'abbandono viene metabolizzato;
- l'assenza di una qualsiasi ragione capace di giustificare il comportamento del padre naturale, che dalla nascita ha omesso di contribuire nella misura più assoluta al mantenimento del figlio, provocando una sofferenza al figlio particolarmente significativa.
Non merita di essere accolta, in ogni caso, neppure la seconda censura perché la corte non ha fatto confusione tra gli importi, ha solo spiegato che le condizioni dell'uomo non potevano consentire il riconoscimento in favore della madre del ragazzo di 86.400,00 come richiesto in modo reiterato dalla donna in sede di appello, ma che appare più congruo il riconoscimento, della somma di € 83.600,00.
Scarica pdf Cassazione n. 15148-2022