Per le Sezioni Unite della Cassazione, la pluralità dei reati non è di per sé ostativa alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Continuazione tra reati della stessa indole e tenuità del fatto

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La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non esclude automaticamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Così le Sezioni Unite penali della Cassazione (sentenza n. 18891/2022 allegata) bocciando l'orientamento che riteneva integrata la causa ostativa dell'abitualità.

La vicenda

U.U. veniva condannato per violenza privata continuata ai danni del fratello. Nello specifico, avrebbe ripetutamente parcheggiato la propria auto sulla corsia di accesso al distributore di carburante gestito dal parente, così ostacolando i clienti nella fruizione del servizio.

La Corte d'Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di condanna, non riteneva applicabile l'invocato istituto della particolare tenuità del fatto ex art.131 c.p., in quanto il vincolo della continuazione tra condotte di identica indole e reiterate sarebbe ostativo al riconoscimento dell'esimente.

Il condannato ricorreva per Cassazione lamentando erronea applicazione della legge, in particolare asserendo che le condotte censurate, sebbene plurime, erano contraddistinte dall'occasionalità, realizzate in soli tre giorni nell'arco temporale di un mese e a danno della medesima persona.

La Quinta Sezione Penale, investita della causa, ravvisava contrasto giurisprudenziale e rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

L'art. 131 bis c.p.

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La norma in questione recita:

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniari, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343.

3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Gli orientamenti giurisprudenziali

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Secondo un primo orientamento, strettamente aderente al tenore letterale della norma, la causa di non punibilità non sarebbe applicabile in caso di più reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso, dal momento che essi, pur unificati al fine del trattamento sanzionatorio, "appaiono espressione di un comportamento abituale, di una devianza non occasionale, ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività, che, invece, deve caratterizzare il fatto ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo dell'art.131 bis c.p." (v. Cass., Sez. VI, 13-12-17, n.3353).

Altre pronunce, invece, ritengono riconoscibile la particolare tenuità, con contestuale dichiaratoria di non punibilità, purché la continuazione non sia espressione di una tendenza o inclinazione a delinquere (v. Cass., Sez. V, 15-1-18, n.5358).

La decisione delle Sezioni Unite

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Prima di entrare nel merito della questione, il Consesso si sofferma sul fondamento e sugli elementi strutturali dell'istituto in esame.

La particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento sono i parametri fondamentali ai quali il giudizio dell'Autorità giudiziaria deve fare riferimento.

La ratio, che si cela dietro la formula dell'art. 131 bis c.p., è quella di "espungere dal circuito penali fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo" (Cass. SS. UU., 25-2-16, n.13681), ma precisando, altresì, che "è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire".

Se ne deve trarre la conclusione che il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché è inopportuno punirlo, ove ne ricorrano le condizioni richiamate dalla norma.

Ciò premesso, ai fine dell'applicabilità dell'esimente, ci si chiede come debba valutarsi la commissione di plurimi reati alla luce della previsione del terzo comma.

Invero, il Consesso precisa che il legislatore ha utilizzato una nozione, quella della "non abitualità" del comportamento, diversa da quella di "mera occasionalità" del fatto, non definendone sostanza e contorni applicativi, quindi rimettendo all'interprete il compito di ricavarla indirettamente da quella di "comportamento abituale".

E la questione si complica ulteriormente nella misura in cui il legislatore fa riferimento a "più reati della stessa indole" e non alle sole condanne, lasciando intendere che è ben possibile tener conto di fatti, anche diversi da quelli per cui si procede, per i quali non è intervenuta pronuncia definitiva.

Le Sezioni Unite censurano l'interpretazione del primo dei due orientamenti, che pare equiparare la nozione di "abitualità" alla mera ripetizione di eventi dal punto di vista dell'oggettiva aggregazione numerica.

Tuttavia, la radice semantica del lemma "abitualità", rinvenibile nel suo collegamento all'habitus, è identificativa di una caratteristica ulteriore alla semplice sommatoria.

Dunque, il dato obiettivo della pluralità delle violazioni, ostativo all'istituto dell'art.131 bis c.p., deve essere espressivo del "carattere di serialità dei comportamenti, ossia di un quid pluris generato ... dalla pervicace trascuratezza nei confronti degli obblighi di tutela dell'altrui incolumità".

L'istituto della continuazione non può essere espressivo del concetto di abitualità, nei termini appena delineati. Tanto è vero che l'unicità del disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale.

Da qui l'esigenza di tenere distinti l'identità del medesimo disegno criminoso, che prevede addirittura un trattamento sanzionatorio favor rei, da altre ipotesi di collegamento tra pluralità di reati (come l'abitualità o la professionalità criminosa), che, all'opposto, giustificano un giudizio di maggior gravità.

Anche plurimi reati della medesima indole possono, come ben sappiamo, essere uniti dal vincolo della continuazione, con la conseguenza che "la tesi della non applicabilità del 131-bis cit. alla continuazione non può essere fondata sul richiamo, compiuto dal terzo comma di tale disposizione, all'ipotesi ostativa della pluralità dei reati della stessa indole".

I principi di diritto

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Rimandando ogni altro argomento ad una lettura più approfondita della sentenza qui richiamata, vale la pena riportare i principi di diritto enucleati dalle Sezioni Unite:

1) la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale;

2) in presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131 bis c.p., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Scarica pdf Cass. SS.UU. n. 18891/2022

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