La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 15311/2007) ha stabilito che è inefficace la revoca del difensore inviata a mezzo telegramma, se non è seguita da comportamenti univoci e concludenti dell'imputato, da cui si desume la volontà di nominare un nuovo difensore e di revocare il precedente. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che anche nei casi in cui è prevista la revoca per forme equipollenti, si richiede che la revoca trovi conferma in comportamenti univoci e concludenti dell'interessato, da cui possa essere desunta la volontà di nominare un nuovo difensore e di revocare quello precedente. La Corte ha quindi evidenziato come nel caso in esame, oltre al fatto che nella revoca mancava la sottoscrizione autenticata, l'imputato, in sede di udienza, oltre a non aver confermato la revoca del mandato, si era avvalso dell'eccezione sollevata dal proprio difensore.
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