- Onorari per la discussione e partecipazione all'udienza
- Onorari non dovuti per la discussione
- Nè diritti né onorari per la discussione che non viene sostenuta
Onorari per la discussione e partecipazione all'udienza
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L'avvocato che, dopo la revoca del mandato, viene sostituito da un altro e che in più non prende parte all'unica udienza del giudizio di opposizione al pignoramento non spetta il compenso né per le attività successive alla revoca né per la mancata partecipazione all'udienza di discussione.
Questo quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 16032-2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un avvocato agisce in giudizio nei confronti di un cliente per chiedere il pagamento del compenso ancora dovuto di euro 3.547,21 che residua dopo gli acconti versati.
Il cliente si oppone alla richiesta del legale Nessun compenso è dovuto per le attività della fase espropriativa e per la discussione orale del giudizio di reclamo. Nel giudizio di espropriazione la professionista è stata infatti sostituita da una collega.
Il Tribunale accoglie in parte le richieste della professionista riconoscendo 2300 euro e ritenendo dovuto il compenso nonostante la sostituzione e la revoca del mandato. Corretta quindi solo la doglianza sollevata da controparte in relazione al procedimento di opposizione al pignoramento immobiliare perché in quel caso in effetti il legale non aveva preso parte all'udienza, per cui non gli competevano i relativi onorari e diritti di cui al DM n. 127/2004. Nel giudizio di reclamo invece il legale aveva partecipato alla discussione anche se in essa si era solo riportata alle proprie difese.
Onorari non dovuti per la discussione
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Il cliente nel ricorrere in Cassazione rileva:
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con il primo motivo del ricorso che all'avvocato non fosse in realtà dovuto alcun compenso per la fase istruttoria del pignoramento perché dopo il venir meno della procura la stessa era stata sostituita da altro professionista;
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con il secondo che il tribunale ha errato nel decurtare, in relazione all'udienza di discussione del giudizio di opposizione al pignoramento, solo i diritti, non anche gli onorari.
Nè diritti né onorari per la discussione che non viene sostenuta
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La Cassazione accoglie il ricorso perché i motivi sollevati sono entrambi fondati, cassa l'ordinanza e rinvia la causa al tribunale competente in diversa composizione.
Il primo motivo è fondato perché in effetti, da un certo momento in poi, dopo la revoca del mandato, il legale è stato sostituito da un collega, che ha svolto in via esclusiva l'attività, non una codifesa.
Fondato anche il secondo motivo perché è stato accertato che il difensore non ha preso parte all'unica udienza di discussione del giudizio di opposizione. In questo caso quindi dall'importo andavano decurtati non solo i diritti, ma anche gli onorari.
Scarica pdf Cassazione n. 16032-2022• Foto: 123rf.com