- Responsabilità medica per errore diagnostico
- Rinnovo della CTU
- L'errata diagnosi ha impedito alla paziente di vivere meglio e di più
Responsabilità medica per errore diagnostico
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Responsabile la ginecologa che dalla ecografia non rileva la presenza di un timore al II stadio. Va quindi confermata la sentenza della Corte di Appello che ha respinto l'impugnazione della dottoressa. Queste in estrema sintesi le conclusioni della Cassazione che emergono dall'ordinanza n. 16874/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Una donna ricorre in giudizio contro una ginecologa e un ospedale per chiedere, previa accertamento della responsabilità della professionista , il risarcimento dei danni dalla stessa sofferti.
Recatasi dalla ginecologa per una visita la stessa non le prescriveva accertamenti ulteriori anche se dalle ecografie emergeva già una patologi tumorale. Nel corso del giudizio l'attrice viene a mancare. Per lei hanno proseguito il giudizio gli eredi. In corso di causa l'ospedale viene sottoposto alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, per cui prosegue solo nei confronti della dottoressa.
Il Tribunale condanna la professionista a pagare 65.874,00 euro a titolo risarcitoria oltre rivalutazione, interessi e sete di lite. La decisine viene confermato anche in sede di appello e la dottoressa viene condannata. Padre le spese anche di questo grado di giudizio.
Rinnovo della CTU
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La ginecologa nel ricorrere in Cassazione solleva un solo motivo in cui rileva l'omessa esame di un fatto decisivo fini del giudizio fin relazione al mancato rinnovo della CTU.
La Corte di Appello, nel rigettare il suo appello si è attenuta acriticamente alle conclusioni del CTU e non ha piegato per quale ragione non si potesse procede al rinnovo della CTU. Dalle ecografie non risultava in realtà che la patologia tumorale fosse così avanzata. La dottoressa contesta inoltre il giudizio di erroneità relativo all'intervento in laparoscopica anziché in laparotomia.
L'errata diagnosi ha impedito alla paziente di vivere meglio e di più
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La Corte adita dichiara il ricorso inammissibile in quanto non corrisponde al vero che la Corte di Appello si è limitata a reperire le conclusioni del CTU. Essa ha respinto la richiesta di rinnovazione della CTU richiesta dalla odierna ricorrente perché nella CTU, di cui h dato conto in sentenza, il consulente ha dato atto del fatto che semel maggio 2006 il tumore era allo stadio IIIc, al momento della visita della dottoressa, tenutasi nel gennaio 2006, lo stesso doveva trovarsi già al II stadio.
Una diagnosi tempestiva del tumore, quel punto già ben individuabile, poteva sera dubbio garantire un intervento tempestivo e quindi una vita più lunga in condizioni migliori.
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Scarica pdf Cassazione n. 16874-2022• Foto: 123rf.com