- Cos'è lo Sportello telematico dell'automobilista
- A cosa serve lo Sportello telematico dell'automobilista
- Procedura di erogazione dei documenti richiesti
Cos'è lo Sportello telematico dell'automobilista
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Lo Sportello telematico dell'automobilista, istituito con il DPR n. 358/2000, è uno strumento nato per semplificare i procedimenti di immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione e passaggio di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi. Con l'acronimo STA si definisce appunto lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli automatici dell'automobilista" presso i quali è possibile effettuare le operazioni appena viste.
Con il DPR del 17 giugno 2022 n. 126 (sotto allegato) è stato emanato il regolamento contenente modifiche al suddetto DPR n. 358/2000.
Lo STA può essere attivato presso gli uffici del PRA, UMC, le delegazioni ACI e le imprese che effettuano consulenza automobilistica.
Gli STA sono collegati con il CED e sono tenuti, all'esterno dei locali in cui hanno la sede, ad esporre un logo uniforme e ad affiggere le tabelle riportanti gli importi dei corrispettivi richiesti per i servizi resi.
A cosa serve lo Sportello telematico dell'automobilista
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Lo sportello telematico dell'automobilista eroga i seguenti servizi:
"a) immatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;
c) reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;
d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;
e) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
Procedura di erogazione dei documenti richiesti
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La procedura per ottenere l'erogazione di uno dei documenti relativi ai servizi erogati e sopra indicati ha inizio nel momento in cui lo STA riceve la domanda presentata su un modello unificato.
Accertata l'identità del soggetto che presenta l'istanza, il versamento delle tariffe, delle imposte, di ogni altro importo dovuto e l'idoneità della domanda e dei documenti allegati, lo STA forma il fascicolo digitale (il cui contenuto è disciplinato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 82/2005) e lo trasmette al CED in modalità telematica entro le ore 16.00 del primo giorno non festivo successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la domanda.
Il CED, una volta effettuata la verifica della documentazione pervenuta e della congruenza dei dati con quelli risultanti nel PRA e nell'archivio nazionale dei veicoli, tramite specifiche procedure di validazione, autorizza lo STA alla stampa del documento.
Cosa succede però se la documentazione non è idonea o se l'istante non ha eseguito correttamente il pagamento degli importi dovuti?
In questo caso il PRA sospende la procedura, effettua gli interventi necessari sulle banche dati PRA e concede tre giorni per l'integrazione dei difetti rilevati comunicandolo immediatamente al CED e allo STA. Decorso detto termine, se l'istante non provvede alle necessarie integrazioni il PRA ricusa la domanda di iscrizione o trascrizione entro 3 giorni dal rilascio della carta di circolazione e lo comunica allo STA e all'UMC ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti.
La domanda può essere esaminato solo un'altra volta, ma previa integrazione di quanto mancante.
Scarica pdf DPR n. 126 del 17.06.2022• Foto: 123rf.com