Non c'è reato nell'illecito trattamento dei dati personali da parte di un'agenzia di investigazioni private se non c'è nocumento della persona offesa

Esimenti alla legge sulla privacy

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È noto che chiunque voglia raccogliere e trattare dati personali debba acquisire il consenso preventivo dell'interessato, vale a dire del soggetto cui i dati si riferiscono (cfr. ex art. 23 D. Lgs. 196/03). Da tale obbligo è sollevato chiunque debba raccogliere e/o trattare dati personali altrui per tutelare o difendere un proprio o altrui diritto in sede giudiziaria, anche solo nell'ipotesi che lo stesso sia potenzialmente leso, ovvero per accertare che possa essere utilmente tutelato in giudizio (cfr. ex art. 24 D. Lgs. 196/03 e Deliberazione Garante n. 60/08).

Questa esimente pone però due condizioni:

  • l'obbligo, in capo al titolare del trattamento, di eliminare tutte quelle informazioni inevitabilmente raccolte ma che sono però eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità dell'investigazione;
  • trattare i dati per il solo periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indagini, che deve essere preventivamente indicato in sede di conferimento di incarico (seppur in modo ipotetico ma ragionevole).

Dati raccolti senza il consenso dell'ex moglie: il caso in Cassazione

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A conferma di quanto precede vi è la sentenza numero 2242/2022 emessa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione.

Quest'ultima si è espressa relativamente ad una denuncia presentata da una donna - nei confronti dell'ex coniuge e dell'investigatore privato da questi incaricato - per il reato di cui al D. Lgs. n. 196/2003, art. 167, comma 1, perché, quale responsabile di una agenzia investigativa, in concorso con il committente, aveva effettuato la raccolta e la conservazione dei dati relativi alla moglie di questi senza il consenso della donna e al di fuori dei casi previsti dagli artt. 23 e 24 stesso decreto, nonché oltre i termini stabiliti dal mandato professionale.

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato, e nei vari gradi di giudizio, è emerso che l'investigatore era stato incaricato di effettuare una raccolta dati sulla donna per un periodo di dieci giorni, consistente in un servizio di osservazione statica e dinamica, al fine di accertare il corretto comportamento della stessa allorquando era in compagnia della figlia, anche attraverso l'utilizzo di un localizzatore satellitare GPS da installarsi sulla autovettura a lei in uso. L'investigatore è però andato oltre, effettuando i rilievi richiesti per 15 giorni anziché per i 10 indicati sull'incarico, e monitorando la donna anche quando la figlia non era con la stessa perché in compagnia del padre.

La decisione della Cassazione

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Vi è da precisare che l'uomo ha utilizzato in sede civile - nell'ambito del procedimento di separazione, affidamento e quantificazione dell'assegno di mantenimento - tutte le informazioni raccolte dall'investigatore, anche quelle eccedenti la finalità iniziale (relative al lavoro, reddito e stile dì vita della donna, oltre ad una sua nuova relazione sentimentale), possibilmente ottenendo un vantaggio.

L'investigatore avrebbe dovuto chiedere al proprio assistito di rinnovare l'incarico una volta terminato il periodo di tempo inizialmente ipotizzato, e si sarebbe dovuto assolutamente astenere dall'eseguire qualsivoglia attività allorquando la donna non aveva con sé la figlia.

La Corte ha quindi rilevato senza alcun'ombra di dubbio una violazione dal duplice profilo, vale a dire finalità e limiti temporali dell'incarico.

La S.C. ha però constatato sia l'intervenuta prescrizione, sia le profonde modifiche apportate al D. Lgs. 196/03 dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 che non hanno consentito di punire investigatore e cliente annullando anche le statuizioni civili. I Giudici, però, hanno ribadito il diritto della donna di agire "ex novo" nella sede naturale per il risarcimento del danno da fatto illecito (Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267884 - 01).

Investigatore: diritti, obblighi ed esimenti

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Dalla disamina della suddetta sentenza emerge chiaramente per l'ennesima volta che:

1. l'utilizzo del GPS quale strumento investigativo è perfettamente legittimo. In nessun grado di giudizio i Giudici sono entrati nel merito sul tema, nè la denunciante ha mai espresso questioni sul punto;

2. qualsiasi professionista che abbia necessità di trattare dati senza raccogliere preventivamente il consenso degli interessati, deve sempre farsi sottoscrivere un incarico nel quale sia chiaramente indicato il diritto da tutelare in sede giudiziaria, la finalità della raccolta e la durata della stessa, avendo l'accortezza di redigere un nuovo incarico in caso di variazione della finalità o di necessità di prorogare l'attività professionale;

3. è sempre obbligatorio eliminare tutti i dati eccedenti e non pertinenti la finalità del trattamento, che siano stati casualmente o inevitabilmente raccolti;

4. l'esimente di cui all'ex art. 24 codice privacy si riferisce esclusivamente all'obbligo di cui all'ex art. 23 stesso codice. Il soggetto che vorrà trattare altrui dati personali senza il preventivo consenso dell'interessato potrà dunque farlo, ma dovrà rispettare tutti gli altri suoi doveri e consentire all'interessato l'esercizio dei propri diritti (ovvero limitarli o differirli). Tale esimente, infatti, non annulla tutti gli altri obblighi esistenti in capo al titolare del trattamento, e non annienta i diritti degli interessati. Una richiesta di risarcimento danni, oppure la possibilità di vedersi dichiarati come inutilizzabili un atto, un documento o una prova, è sempre dietro l'angolo.

G. L. Rabita

Presidente della Leonardo Intelligence

Tenente dei Carabinieri in congedo

A. Pedicone

Consigliere per gli Studi Legislativi - Leonardo Intelligence

Analista di intelligence internazionale

Leonardo Intelligence

Comitato per gli Studi legislativi

Via Fasana 28, 00195 Roma

www.leonardointelligence.it - info@leonardointelligence.it


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