Incompatibile con la condizione di cieco assoluto che attribuisce il diritto alla pensione statale andare in palestra, tirare di box, scansare i colpi e seguire gli incontri. Non regge la tesi dei colpi concordati

Finto cieco e pensione di invalidità

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Confermata la condanna per il finto cieco che tira di box. Non convince la Cassazione la tesi della capacità di orientamento in luoghi familiari, dei colpi concordati e della presenza di una persona che lo accompagna in palestra. La capacità di orientarsi bene nello spazio che lo circonda esclude la condizione di cecità assoluta dell'imputato e ne conferma la responsabilità penale per gli artifizi e raggiri messi in atto durante le visite effettuate dalla Commissione medica per accertare e confermare la presenza di una invalidità e del conseguente riconoscimento della pensione. Questa la decisione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 18470/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa ai danni dello Stato per avere dissimulato una parziale capacità di vedere alle i commissioni competenti nella valutazione della sussistenza e permanenza dei presupposti necessari per ottenere le indennità che lo Stato riconosce ai ciechi totali.

I ciechi possono fare sport

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L'imputato nel ricorrere in Cassazione contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa perle seguenti ragioni:

  • il teste non ha avuto una percezione completa delle sue reali condizioni;
  • lo stesso si faceva accompagnare e comunque aveva orami familiarità con quei luoghi;
  • la moglie e la figlia hanno smentito le dichiarazioni dei testi dell'accusa;
  • la sua capacità di parare i colpi è frutto di accordi preventivi con chi combatteva con lui, che gli anticipavano in quali punti del corpo avrebbero direzionato i colpi;
  • la capacità di seguire gli incontri e di dare suggerimenti deriva da una visione di luci e ombre e di una persona vicina che gli narrava l'andamento dell'incontro;
  • dalla CTU
    è emerso che anche un on vedente può compiere molti atti della vita quotidiana, tra cui fare sport;
  • dalla consulenza è emersa la probabilità, anche se scarsa, della diagnosi di cecità assoluta;
  • la Corte non ha spiegato nella motivazione quali siano stati gli artifizi e i raggiri posti in essere dallo stesso davanti alla Commissione medica nelle due visite a cui è stato sottoposto;
  • la diagnosi di atrofia del nervo ottica è prova inconfutabile di cecità;
  • il grado di cecità può rendere difficile inquadrare un soggetto in una categoria piuttosto che in un'altra.

Con il secondo motivo contesta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, visto che:

  • il Tribunale ha rigettato la richiesta di sottoporre l'imputato a una perizia medica, a cui lo stesso tra l'altro aveva dato il consenso;
  • è stato rilevato un vizio derivante dall'inserimento manuale nella sentenza di primo grado della indicazione della pena pecuniaria;
  • il Go non ha giurisdizione rispetto all'accertamento della cecità ai fini del riconoscimento delle indennità statali.

La capacità di orientarsi esclude la cecità assoluta

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Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo esula dai poteri della Corte di legittimità, perché richiede una rilettura degli elementi di fatto. Nel caso di specie in ogni caso il percorso è esente da vizi logici e fondato su una attenta analisi degli elementi. Da diverse testimonianze è infatti emersa la "presenza di capacità di orientarsi nello spazio, anche in condizioni del tutto sfavorevoli e in modalità del tutto incompatibili con la situazione di cieco assoluto, che aveva determinato il riconoscimento di una pensione a carico dello Stato per oltre cinquant'anni. "

Questi elementi hanno escluso la necessità di procedere a una perizia medica e hanno consentito di "qualificare alla stregua di artifizi e raggiri il silenzio serbato dal ricorrente sulle proprie capacità percettive e tutte le condotte dissimulatorie tenute in occasione anche della ultima convocazione della commissione di controllo."

Infondati anche gli ultimi due motivi. In relazione al quarto la Cassazione precisa che "il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare il contenuto perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena non dà luogo ad una nullità, ma ad una lacuna di motivazione successivamente sanabili."

Per quanto riguarda invece il quinto gli Ermellini ribadiscono la giurisdizione del Go perché oggetto del giudizio non era, nel caso di specie il riconoscimento di somme a carico dello Stato in favore di un soggetto in realtà non dovuta, ma l'accertamento degli artifizi e dei raggiri posti in essere per ottenerle.

Leggi anche La truffa: art. 640 c.p

Scarica pdf cassazione n. 18470-2022

Foto: 123rf.com
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