Nell'applicare la misura cautelare finalizzata a scongiurare la reiterazione del reato e l'inquinamento delle prove occorre tenere conto del principio di proporzionalità. Per il medico che non vaccina basta l'interdizione

Arresti domiciliari? Eccessivi per il medico no vax

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La Cassazione annulla l'ordinanza che ha disposto la misura degli arresti domiciliari al medico che non ha somministrato il vaccino ai pazienti. Nell'applicare la misura cautelare occorre tenere conto del principio di proporzionalità. In questo caso gli arresti domiciliari sono eccessivi, è sufficiente l'interdizione dall'esercizio della professione per scongiurare la reiterazione del reato. Questa l'importante precisazione contenuta nella sentenza n. 20026-2022 della Cassazione (sotto allegata).

Medico agli arresti domiciliari

Un medico viene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di peculato e falso ideologico in atto pubblico. Nella sua qualità di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale e quindi autorizzato ad effettuare le vaccinazioni anti-Covid, lo stesso in diverse occasioni, ha in realtà omesso di somministrare il vaccino, facendo però risultare la vaccinazione come avvenuta.

Gli arresti domiciliari sono eccessivi

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L'indagato ricorre in Cassazione contestando:

  • la motivazione del Tribunale del riesame in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dal controllo dei tabulati e delle registrazioni del Telepass il giudicante avrebbe dedotto infatti erroneamente che nelle date in cui il medico ha effettuato la comunicazione per il rilascio del Green Pass, i pazienti in realtà non si sarebbero recati nel suo studio;
  • il vizio di motivazione in ordine alla misura cautelare degli arresti domiciliari
    , stante la sufficienza di una misura interdittiva impeditiva di esercitare la professione visto che la stessa è propedeutica alla commissione dei reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. La misura degli arresti non è neppure sorretta dalla necessità di evitare l'inquinamento delle prove e basata sul presupposto della concorrenza nel reato da parte di coloro che hanno ottenuto il rilascio della falsa certificazione di avvenuta vaccinazione.

Per evitare la reiterazione basta l'interdizione

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Per la Cassazione il ricorso è parzialmente fondato in relazione alla contestazione delle misura degli arresti domiciliari, per questo annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale del riesame.

Per quanto riguarda il primo motivo la Corte ritiene che gli elementi, anche se indiziari, sono affidabili e consentono di escludere che i soggetti vaccinati si siano mai recati presso lo studio del medico. La verifica dei passaggi autostradali e il mancato aggancio della cella telefonica forniscono chiaramente un quadro indiziario grave e tale da giustificare la misura cautelare.

Il secondo motivo invece è fondato in quanto il Tribunale in effetti non ha valutato adeguatamente le ragioni che avrebbero condotto all'applicazione di una misura interdittiva.

La condotta e il precedente specifico giustificano l'esigenza di applicare una misura cautelare, ma in ordine alla scelta della stessa il Tribunale non ha fornito una motivazione specifica sul rischio di inquinamento probatorio, solo eventuale.

La Cassazione ribadisce infatti che: "il principio di proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nel rischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice debba preventivamente verificare l'adeguatezza della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire. Analogo principio è applicabile anche con riguardo al divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale, dovendosi anche in tal caso valutare se il reato la cui reiterazione si intende prevenire presuppone necessariamente lo svolgimento della suddetta attività."

A questi principi dovrà attenersi il Tribunale nel rinnovare il giudizio di adeguatezza della misura cautelare adottare.

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Scarica pdf Cassazione n. 20026-2022

Foto: 123rf.com
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