- Sparo ludico in aperta campagna
- Nessun pericolo per l'incolumità altrui
- Non si configura il reato per lo sparo in aperta campagna
Sparo ludico in aperta campagna
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La Cassazione assolve l'imputato, ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art. 703 c.p. che punisce le accensioni e le esplosioni pericolose perché lo sparo ludico è stato esploso in aperta campagna lontano da un luogo abitato o dalle sue adiacenze. Questa la decisione della Cassazione n. 19888/2022 (sotto (allegato) che ha comportato anche la restituzione dell'arma confiscata al proprietario.
La vicenda processuale
Un soggetto è ritenuto colpevole della commissione del reato di cui all'art. 703 c.cp, per avere, senza licenza e nelle vicinanze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco. Assolto invece dall' imputazione di porto illegale di una calibro 22 perché il fatto non sussiste.
In corso di causa è emerso che l'uomo, con la pistola di sua proprietà regolarmente denunciata, si è esercitato in un terreno di proprietà della suocera, dove ha allestito un bersaglio. I colpi di pistola hanno però spaventato il vicinato tanto che sul posto sono sopraggiunti i carabinieri ch,e nel punto in cui l'imputato si era esercitato, hanno rinvenuto dei bossoli.
Per il giudice l'esercitazione ludica non si è svolta in condizioni di sicurezza anche perché la proprietà era aperta e nei pressi di una strada che collega vari gruppi di case, per cui chiunque si sarebbe potuto avvicinare alla zona degli spari e rimanerne colpito.
Nessun pericolo per l'incolumità altrui
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Il difensore dell'imputato, nel ricorrere in Cassazione, precisa che l'imputato si era chiuso nel campo della suocera, aveva sparato in direzione di una cassetta posta a 3, 4 metri di distanza, protetto ai lati da cataste di legno, e verso una collina terrapiena a 150 metri di distanza, sempre chiusa e anche questa di proprietà della suocera.
Il luogo dei fatti non è quindi abitato e neppure le sue adiacenze, come richiesto dall'art. 703 c.p., per cui non sussisteva alcun pericolo per la pubblica incolumità.
Travisati inoltre i fatti relativamente al luogo teatro dei fatti sia per quanto riguarda lo stato rispetto alla strada e al recinto chiuso, alla sussistenza della pericolosità concreta richiesta dall'art. 703 c.p, alla mancata considerazione che trattasi di una zona di caccia e che i criteri di sicurezza indicati in sentenza sono esagerati visto che non è obbligatorio che gli spari vengano esplosi in un luogo chiuso.
Si lamenta infine la violazione di legge in relazione alla confisca dell'arma, ritenuta erroneamente obbligatoria.
Non si configura il reato per lo sparo in aperta campagna
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La Cassazione ritiene il ricorso fondato e lo accoglie perché lo sparo con arma da fuoco deve essere compiuto in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione della stessa.
Nel caso di specie invece gli spari sono stati esplosi in piena campagna, in un luogo posto in prossimità di una strada rurale, per cui non in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice.
Dagli atti non è emerso inoltre che il fatto posto in essere abbia messo in concreto pericolo la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti. La sentenza va pertanto annullata e la confisca dell'arma revocata con restituzione della stessa al proprietario.
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Scarica pdf Cassazione n. 19888-2022• Foto: 123rf.com