- Prelievo ematico e avviso all'avvocato
- Non avvisato del diritto di farsi assistere da un legale
- Assolto l'imputato sottoposto a prelievo senza avvocato
Prelievo ematico e avviso all'avvocato
[Torna su]
Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 381/ 2022 (sotto allegata) assolve l'imputato dai reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione determinata dall'assunzione di cannabinoidi aggravata da un sinistro stradale e dalla commissione del fatto tra le 22.00 e le 7.00 perché i prelievi ematici finalizzati a cercare la prova della responsabilità del soggetto sono stati effettuati senza avvisare preventivamente il soggetto del diritto di farsi assistere dall'avvocato. Vediamo meglio come si sono svolti i fatti.
La vicenda processuale
A un conducente vengono contestate le seguenti violazioni:-
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00 del mattino, violando così l'art. 186, co. 2, lett. c), 2 bis, 2 sexies e 2 septies del Codice della Strada;
-
guida in stato di alterazione psico fisica causata dall'assunzione di cannabinoidi aggravata, anche questa, dall'aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00 del mattino, violando così l'art. 187, co. 1, 1 bis, 1 quater del Codice della Strada.
Per il Pm il soggetto è responsabile dei reati contestati, da sanzionare con la pena dell'arresto di otto mesi e l'ammenda di 8000 euro.
Non avvisato del diritto di farsi assistere da un legale
[Torna su]
L'Avv. Barbara Sedioli, difensore dell'imputato, chiede invece l'assoluzione dell'imputato
eccependo la nullità dell'esame del sangue in relazione alla contestata guida in stato di ebbrezza stante il mancato avviso al soggetto di farsi assistere da un avvocato. L'avv. Sedioli solleva la stessa eccezione in relazione al reato di guida in stato di alterazione determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e contesta anche il mancato consenso ai prelievi ematici a cui è stato sottoposto l'imputato.Assolto l'imputato sottoposto a prelievo senza avvocato
[Torna su]
Il Tribunale di Forlì, conclusa l'istruttoria e la discussione accoglie le richieste dell'Avv. Sedioli. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti qualora venga contestato il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato da un sinistro stradale, il soggetto deve essere avvisato del diritto di farsi assistere da un avvocato se è necessario effettuare un prelievo ematico per accertare il tasso alcolemico o la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue.
Trattandosi di un accertamento finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza, che non rientra nei protocolli sanitari, al soggetto deve essere garantita la facoltà di farsi assistere da un legale.
L'accertamento effettuato risulta pertanto affetto da nullità con conseguente inutilizzabilità dei risultati degli esami effettuati senza il rispetto della suddetta garanzia di difesa. L'imputato va quindi assolto perché il fatto non sussiste.
Leggi anche Stato di ebbrezza: prelievo nullo senza avviso di farsi assistere da un avvocato
Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Tribunale di Forli n. 381-2022• Foto: 123rf.com