- Illegittimità costituzionale obbligo vaccinale
- Efficacia negativa dei farmaci vaccinali
- Intervento alla Consulta per sanitari sospesi
- ALI: obbligo vaccinale incompatibile con Costituzione e norme europee
Illegittimità costituzionale obbligo vaccinale
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Quattro interventi e tre opiniones in qualità di amici curiae. Questi gli atti depositati da Avvocati Liberi (ALI) unitamente al prof. Avv. Augusto Sinagra alla Corte Costituzionale a sostegno dell'illegittimità dell'obbligo vaccinale per i sanitari di cui all'art. 4 del Dl 44/2021 sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia (leggi Vaccino Covid illegittimo: le questioni sottoposte alla Consulta).
Atti che dimostrano, suffragati dai dati scientifici pubblicati a livello mondiale, addirittura un'efficacia negativa dei vaccini e demoliscono, quindi, la finalità della norma rendendo il sacrificio chiesto al singolo in nome della collettività decisamente anticostituzionale.
Il rispetto della persona umana, infatti, è un limite invalicabile posto che "nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri". Sono parole espresse dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 118/1996) a conferma di un consolidato e trentennale orientamento di cui si auspica il giudice delle leggi terrà conto il 29 novembre prossimo, data fissata per la decisione sulla qlc.
Efficacia negativa dei farmaci vaccinali
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Iniziamo con la relazione medica (sotto allegata) depositata da Avvocati Liberi in nome e per conto del presidente dell'albo degli odontoiatri di La Spezia, Sandro Sanvenero, e redatta da un collegio di autorevoli sanitari italiani (Prof. Giovanni Frajese; Dr. Sandro Sanvenero; Dr. Alberto Donzelli; Dr. Eugenio Serravalle; Dr.ssa Patrizia Gentilini) che ne hanno autorizzato la pubblicazione a fini scientifici e di condivisione.
Una relazione in cui si documenta, con studi scientifici regolarmente allegati, non solo una mancata efficacia del vaccino anti-Covid nel raggiungere lo scopo di tutelare chi lo inocula e gli altri, ma addirittura una efficacia negativa di tali farmaci al crescere della distanza temporale dall'ultima dose.
Ciò è supportato da prove sempre più forti, scrivono i medici, che demoliscono la finalità della norma che impone l'obbligo di vaccinazione dei sanitari: se il fine, infatti, è quello di proteggere i pazienti e i soggetti fragili con cui gli stessi entrano in contatto, allora diventa paradossalmente più pericoloso essere assistiti da sanitari vaccinati da oltre 6-8 mesi, perché l'impatto negativo sul sistema immunitario del somministrato aumenta la probabilità di contrarre l'infezione rispetto ad un soggetto non vaccinato e, conseguentemente, aumenta il rischio di contagio del prossimo.
Ancora, dalla relazione emerge non soltanto l'efficacia negativa ma la mancata sicurezza del trattamento che non è idoneo a raggiungere lo scopo ma espone altresì la persona al rischio di eventi avversi potenzialmente gravi e persistenti.
Ergo, conclude la relazione, auspicando di offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso: i vaccini non sono sicuri e in materia non si può certo ragionare in termini quantitativi posto che la vita umana è sacra e inviolabile e il rispetto della stessa, come ha affermato appunto la stessa Consulta, è invalicabile anche per la legge.
Intervento alla Consulta per sanitari sospesi
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L'intervento del prof. avv. Sinagra (unitamente agli avvocati Angelo Di Lorenzo e Nicola Veneziano) riguarda, invece, alcuni sanitari sospesi dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, aventi interesse qualificato all'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale rimesse alla Corte dal CGA siciliano vista la pacifica rilevanza dell'obbligo legale imposto direttamente sulla propria persona al pari del ricorrente principale, per le stesse condizioni, per il medesimo fatto materiale e per la stessa normativa dibattuta.
Gli intervenienti avrebbero anche un fortissimo interesse sotto il profilo della rilevanza concreta della questione di legittimità costituzionale, perché in caso di accoglimento del dubbio sollevato nel giudizio a quo, la sentenza della Consulta avrebbe efficacia diretta e immediata sui giudizi pendenti, che sarebbero accolti ed i ricorrenti reintegrati in servizio, e non più tenuti all'assunzione periodica, con la sottoscrizione del consenso informato, "di farmaci la cui sicurezza, efficacia, necessità e adeguatezza sono dubbie ma che, al contempo, continuano a costituire la precondizione per poter esercitare la professione sanitaria e percepire la retribuzione".
Forti le motivazioni addotte nell'intervento, tra cui l'illegittimità costituzionale della norma che impone l'obbligo vaccinale a tutela non della propria salute ma di quella altrui, in particolare dei pazienti e dei fragili con cui i sanitari entrano quotidianamente in contatto in ragione della professione esercitata, sotto diversi profili:
- in primis, quello dell'efficacia e della sicurezza, posta la criticità dell'obbligo imposto risultato inidoneo funzionalmente a contenere i contagi e a impedire la diffusione del virus, oltre che "gravemente pregiudizievole - o solo potenzialmente pericoloso - per il diritto alla salute individuale, per il diritto all'autodeterminazione terapeutica e per la propria dignità";
- non da meno, poi, l'introduzione dell'obbligo per ridurre la "pressione sulle strutture sanitarie indotta dai pazienti gravi da Covid-19", in quanto teso a sopperire ad una carenza cui dovrebbe far fronte lo Stato implementando le strutture ed il personale di assistenza sanitaria. Il dedotto stress o "aggravio dei ricoveri in un contesto di risorse limitate", infatti, "sarebbe questione che involge la finanza pubblica e la capacità (o volontà) di spesa per risorse ed infrastrutture, in carenza, incapacità, tagli o insufficienza della quale non sarà possibile colmare il vuoto con il sacrificio del diritto inviolabile all'autodeterminazione terapeutica previsto dall'art. 32 Cost. senza offendere apertamente il diritto naturale e costituzionale";
- last but not least, la parola della scienza: il punto dell'efficacia dei preparati vaccinali è trattato richiamando gli studi scientifici e le conclusioni che hanno misurato la "produttività" dell'obbligo vaccinale rispetto al fine perseguito. Sul punto, si legge, la Scienza è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle espresse dal CGA della Regione siciliana in quanto, senza considerare la salute individuale, la tutela degli "altri" risulta essere esattamente all'opposto: nel medio termine "gli altri" sarebbero meglio tutelati proprio senza una vaccinazione universale.
L'intervento si conclude con l'istanza alla Corte di valutare l'opportunità di acquisire, il mezzo di prova documentale costituito del richiamato contratto con BioNTech SE per la fornitura del vaccino Comirnaty nella sua versione integrale e senza omissioni ed ogni successiva variazione o integrazione, nonché tutti i contratti relativi all'acquisto ed alla fornitura degli altri vaccini anti COVID-19 commercializzati e somministrati dallo Stato Italiano, ossia quelli stipulati con gli altri noti produttori: Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson, all'esito del cui esame giungere ad accertare e dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 44/2021 (convertito il L. n. 76/2021):
- per contrasto con gli artt. 3, 4, 11, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, poiché l'obbligo vaccinale non soddisfa i requisiti di efficacia per la salute pubblica e di sicurezza per la salute dell'obbligato per violazione del principio di ragionevolezza sotto i profili di attualità, concretezza, proporzionalità ed adeguatezza alle condizioni sanitarie ed alle evidenze scientifiche, sia della misura sia delle sanzioni;
- per violazione dell'art. 32 comma 2 in relazione al superamento del limite esterno del rispetto della persona umana;
- per contrasto con gli artt. 3, 4, 11, 32 e 117 della Costituzione in relazione alla violazione delle norme comunitarie e dei trattati internazionali.
ALI: obbligo vaccinale incompatibile con Costituzione e norme europee
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L'analisi dell'ALI nelle sue opiniones amicus curiae affronta giuridicamente punti afferenti sia alla compatibilità costituzionale dell'obbligo vaccinale ex art. decreto-legge 44/2021 con gli art. 3, 4, 32, 35 Cost. sia con la normativa europea e pattizia, al fine di fornire elementi utili alla decisione della Consulta.
Il giudizio di compatibilità costituzionale dell'obbligo vaccinale anti Covid-19 dovrà, infatti, necessariamente muoversi verso la comprensione dell'efficienza ed efficacia dello strumento a perseguire il fine normativo, tenendo a mente gli insegnamenti della stessa Consulta (cfr. sentenza n. 114/1998) e, il dato evidente che: "un obbligo vaccinale inidoneo a raggiungere lo scopo di evitare la diffusione del virus diviene irragionevole in riferimento agli articoli 3 e 32 Cost. perchè del tutto inutile oltre che potenzialmente pericoloso per il diritto alla salute individuale, per il diritto all'autodeterminazione terapeutica e per la dignità di ciascuno, lesa e umiliata in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale dalla privazione - anche temporanea - del lavoro e della retribuzione, pure costituzionalmente tutelati dagli artt. 4, 35 e 36 Cost.".
Nelle note vengono toccati, inoltre, il profilo dell'efficacia, analizzando il ragionamento del remittente, secondo cui la pressione sulle strutture sanitarie non deve condurre a scaricare i costi di una carenza dello Stato sulla popolazione, imponendo il sacrificio dei propri diritti, posto che si tratta di questioni che involgono finanza pubblica e volontà politica che non possono portare a sacrificare "i principi inviolabili in materia di diritto all'autodeterminazione terapeutica previsti dall'art. 32 Cost. senza violare apertamente il diritto naturale e costituzionale".
Gli Avvocati Liberi si riportano inoltre alla consolidata giurisprudenza della Consulta (cfr. n. 307/1990, 132 e n. 210 del 1992, n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996, e ancora 5/2018 e 37/2021), in cui si afferma, sostanzialmente che è vero che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. a determinate condizioni, tra cui quella che esso sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.
Tuttavia, ad oggi, rincara l'ALI, basta rinviare alle evidenze scientifiche e alle stesse affermazioni del ministero della salute per capire che la "produttività" dell'obbligo vaccinale rispetto al fine perseguito "si è rivelata inefficace e addirittura ad efficacia negativa, onde per cui la salute della collettività fragile, lungi dall'essere meglio tutelata dalla vaccinazione a tappeto dei sanitari, sarebbe posta a maggior rischio di contagio proprio da sanitari bi-trivaccinati a 5-6 mesi dall'assunzione".
L'inefficacia del vaccino è stata riconosciuta in maniera tranchant dal Giudice del lavoro di Padova con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 28.4.2022, che ha osservato come la garanzia che un sanitario vaccinato non contagi "è pari a zero", mentre un sanitario non vaccinato che si sia sottoposto al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetto per un limitato periodo di tempo con una certezza, se non assoluta, certamente superiore a zero.
Ancora, il ragionamento verte sotto il profilo della sicurezza, riferendosi agli effetti avversi gravi (miocardite, pericardite, sindrome da Guillain-Barrè, disturbi della coagulazione, e via discorrendo), sottolineando come "pur se la maggior parte delle segnalazioni di effetti collaterali riguarda sintomi modesti e transitori, tuttavia tra questi rientrano anche patologie importanti a carico del sistema cardiovascolare, endocrino, del sistema immunitario, del sistema nervoso, respiratorio, muscolo-scheletrico e varie neoplasie capaci di compromettere irreversibilmente lo stato di salute di una persona e di provocare invalidità permanente o, addirittura, la morte".
Deve poi considerarsi, "ai fini di una valutazione reale sull'incidenza degli effetti avversi, la questione della idoneità del sistema di farmacovigilanza passiva per l'individuazione della connessione tra la vaccinazione e gli eventi avversi che colpiscono la popolazione vaccinata".
Come ampiamente argomentato dalla CGA Sicilia, "il sistema di farmacovigilanza passiva adottato si espone notevolmente al rischio di un deficit di attendibilità, basandosi esclusivamente sulla segnalazione spontanea degli effetti collaterali da parte degli operatori sanitari o dei pazienti. Di fatto la rappresentazione della sicurezza dei vaccini a mRNA offerta dal Rapporto annuale AIFA è sottostimata di centinaia di volte, anche a causa della precondizione algoritmica che richiede una connessione temporale tra la vaccinazione e la manifestazione dell'evento avverso, ma in ogni caso anche solo il valore sottostimato sarebbe di per sé inaccettabile".
Infine, riportandosi alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, si afferma, che "il criterio della non nocività alla salute individuale non lascia spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, il che esclude in assoluto l'accettazione del rischio o la possibilità di verificazione di eventi avversi gravi e fatali, anche se pochi (in termini quantitativi) in rapporto alla popolazione vaccinata. Il bene "vita" è inviolabile; nessuno può stabilire che una persona debba assumere obbligatoriamente un farmaco che possa condurlo a morte o ad una forma invalidante della propria integrità psico-fisica senza cadere in una gravissima violazione del diritto naturale, della libertà personale, dei diritti costituzionali e dell'habeas corpus che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici appartenenti a regimi totalitari che pensano di poter individuare una percentuale di cittadini "sacrificabili".
A ciò si aggiunga, prosegue l'ALI, "l'inconciliabilità logica tra il sacrificio imposto al singolo per i doveri di solidarietà sottesi alla vaccinazione - come detto temporanei - e la definitività del trattamento sanitario obbligatorio (per coazione o induzione), irreversibile e perpetuo per definizione".
Si tratta di una contraddizione insanabile che "porta ad una scelta manifestamente irragionevole nell'ottica di precauzione e proporzionalità della misura, che nemmeno potrebbe dirsi graduale avuto riguardo alla ripetuta assunzione di un farmaco che si strutturava in sede di sperimentazione preclinica e produzione (e autorizzazione) con un ciclo di due dosi di poi - vista l'inefficacia - portato a tre (mentre ora, se ne prospetta una quarta)".
Né potrebbe dirsi graduale l'individuazione solo di alcune "categorie" di obbligati e, quindi, di un numero determinato di persone soggette al trattamento obbligatorio perché, come è stato ben evidenziato dal C.G.A. siciliano, gli articoli 2, 13 e 32 Cost. tutelano l'uomo come individuo da un punto di vista 'qualitativo', non da un punto di vista 'quantitativo', cioè considerando le percentuali di soggetti danneggiati rispetto alla totalità della popolazione.
Infine, "dal momento in cui la circostanza eccezionale emergenziale è venuta a cessare al 31 marzo 2022 - sia legalmente sia nella sua attualità e concretezza fenomenica - non è rimasta più alcuna base giuridica per mantenere l'obbligo vaccinale, la cui proroga assume un carattere 'politico', teso solo a soddisfare la vanità di mere ipotesi previsionali o analisi di scenari futuribili".
E in ogni caso, termina la prima nota, "in nessun modo, nemmeno per legge, è possibile violare i limiti imposti dall'art. 32, comma 2 Cost.: il 'rispetto della persona umana' costituisce il limite esterno ed assoluto imposto alla legge dall'art. 32, impossibile da valicare senza sbilanciare il rapporto tra diritto individuale e interesse collettivo in favore di quest'ultimo. Quello del rispetto della persona umana non è un richiamo a un qualche generico valore da sacrificare nell'interesse della salus rei publicae, quanto piuttosto si tratta di un esplicito divieto che non può essere bilanciato, poiché costituisce il nucleo duro dell'ordinamento e la sua funzione è quella di perimetrare i confini entro cui possono svolgersi i bilanciamenti tra diritto individuale e interesse della collettività".
Nella seconda nota, gli Avvocati Liberi analizzano, infine, il contrasto della normativa italiana con diverse fonti sovranazionali: dalla violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, operata dalla legge interna nella misura in cui sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il medico che non intenda vaccinarsi, alla violazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, e in particolare, l'art. 2 "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna…"; l'art. 7: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge…."; l'art. 23 "Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
L'auspicio è che la Corte Costituzionale colga la gravissima violazione della disciplina sovranazionale e ne dichiari l'illegittimità ovvero, anche con una sentenza interpretativa di rigetto o additiva, indichi la strada correttiva per riallineare la normativa interna ai principi e diritti unionali, alle convenzioni universali e alle norme internazionali pattizie.
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