Per la Cassazione sarà la parcella e non il contributo unificato a determinare il valore della lite per il compenso al legale

Compenso avvocati e contributo unificato, il fatto

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Il compenso del professionista non è determinato dalla dichiarazione fatta per il pagamento del contributo unificato, ma dall'ammontare della sua parcella. Così la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 19233/2022 (in allegato) nell'accogliere il ricorso di un avvocato per ottenere il rimborso del compenso relativo alle prestazioni professionali maturate nei confronti di un suo cliente. Era stato il Tribunale di Nuoro in prima istanza a rigettare la domanda del professionista attribuendo alle controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle, adducendo un valore ai giudizi, senza considerare che la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato.

Le notule difensive

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Nel caso di specie è stato accolto il ricorso depositato dal professionista dopo che il tribunale aveva rigettato la domanda ex articolo 702 bis del codice di procedura civile con cui l'avvocato aveva chiesto la condanna del cliente al pagamento del compenso residuo per le prestazioni rese.

Secondo la Cassazione ha sbagliato il giudice del merito a liquidare l'avvocato con "poco" là dove l'entità difensiva si è risolta nello studio della controversia nella fase introduttiva di giudizio senza considerare che nelle parcelle allegate per ciascun singolo procedimento si parla di un valore molto più alto.

Contributo unificato ininfluente sul valore della domanda

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In diritto la Suprema Corte ricorda «la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato è del tutto un influente ai fini della determinazione del valore della domanda che va per contro individuato alla luce delle norme del codice di procedura civile». Per la Cassazione «la dichiarazione del difensore attinente la determinazione del contributo unificato

è ininfluente sul valore della domanda». Così come testimoni nelle sentenze di cassazione 1571 4 del 2007; 4994 del 2008 e 67 65 del 2012. Inoltre «la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario della cancelleria cui compete il relativo controllo sicchè non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito deve escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso previsto dal primo comma dell'articolo 10 del codice di procedura civile quando dice "il valore della causa i fini della competenza si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti"».


Scarica pdf Cass. n. 19233/2022

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