- Sospeso avvocato che crea copie false di atti giudiziari
- Falsità materiale se la copia appare atto originale
- Un atto giudiziario lede la fede pubblica per impatto
Sospeso avvocato che crea copie false di atti giudiziari
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Confermata la sospensione di 12 mesi dall'esercizio della professione per l'avvocato che invia ai clienti copie di atti giudiziari falsi spacciandoli per veri. Tale condotta lede non solo la fede dei clienti, ma anche dei magistrati il cui nome viene speso in atti falsi. Anche i magistrati sono infatti soggetti danneggiati da questa condotta ai sensi dell'art. 11 c.p.p anche se tale lesione va accertata caso per caso perché la norma in questione richiede la qualifica del magistrato come persona offesa, danneggiata o imputato. Non rileva inoltre ai fini del reato che la copia dell'atto giudiziale presenti tutti gli elementi di forma richiesti dalla legge perché tali atti, caratterizzati di un elevato tecnicismo noto agli addetti del settore, sono idonei per natura ad avere un impatto sui soggetti con cui entrano in contatto.
Queste le interessanti precisazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 16235/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un avvocato viene raggiunto dalla misura cautelare del divieto temporaneo di esercizio dalla professione della durata di 12 mesi per il reato di cui agli articoli 482 c.p (falsità materiale commessa dal privato) in relazione all'art. 476 c.p (altre copie in forma esecutiva).
L'avvocato avrebbe formato atti facenti fede fino a querela di falso, ossia copie di sentenze, verbali di pignoramento, provvedimenti di riduzione della posizione debitoria e verbali di sommarie informazioni, del tutto falsi, ma apparentemente originali.
L'interesse protetto dalle norme è la tutela dei magistrati, di cui è stato speso il nome falsamente e dei privati, che hanno chiesto la tutela giurisdizionale dei loro diritti e nella cui sfera giuridica detti atti avrebbero dovuto produrre effetti. I privati si sono infatti rivolti all'avvocato maturando nei confronti dello stesso il legittimo affidamento su efficacia e validità degli atti, che solo le autorità competenti avrebbero dovuto emanare, non l'avvocato indagato. Respinta inoltre dal Tribunale l'eccezione di incompatibilità art. 11 c.p.p, prevista se nel procedimento penale il magistrato assume la veste di imputato
, persona offesa o danneggiata.Per quanto riguarda il merito invece il Tribunale rileva la presenza, come appurato dal Gip, di gravi indizi di colpevolezza perché gli atti prodotti dall'indagato mancano degli elementi essenziali. Carenza che però non ha impedito all'Avvocato di consegnarli e inviarli ai clienti perché muniti di caratteristiche tali da indurre i terzi in buona fede a confidare nella loro autenticità.
Falsità materiale se la copia appare atto originale
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Nel ricorrere in Cassazione l'imputato solleva due motivi di doglianza
- Con il primo contesta la plurioffensiità dei reati di falso in atto pubblico e l'erronea applicazione dell'art. 11 c.p.p e quindi la nullità delle ordinanze emesse.
- Con il secondo invece contesta l'interpretazione data all'art. 482 e 476 c.p, perché in contrasto con la sentenza SU n. 35814/2019. In base a questa pronuncia "la formazione di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale". Nel caso di specie gli atti non avevano tale caratteristiche perché privi di timbri di deposito, numeri di ruolo e parte motiva. Elementi che, se mancanti, rendono un atto inesistente che quindi non può essere falso e idoneo a ledere la fede pubblica.
Un atto giudiziario lede la fede pubblica per impatto
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Per la Cassazione però, le doglianze sollevate non reggono, il ricorso deve infatti ritenersi infondato.
In relazione alla contestazione che riguarda l'art 11 c.p.p la corte precisa che i delitti conto la fede pubblica tutelano l'interesse pubblico del privato sulla cui sfera giuridica l'atto è in grado di incidere in maniera diretta e del soggetto che rimane danneggiato o subisce effetti pregiudizievoli anche sul piano non patrimoniale. Ne consegue che anche il magistrato, che appare il formatore dell'atto, in realtà falso, deve considerarsi persona danneggiata dal reato di falso. Situazione che richiede ovviamente un accertamento concreto al fine di appurarne la lesività effettiva. Non è sufficiente infatti che l'atto falso sia apparentemente riferibile al magistrato per recare un danno a quest'ultimo. Occorre anche che la qualifica del danneggiato venga riconosciuta in sede penale. Il tutto in linea con la affermazioni precedenti della Corte la quale in diverse occasioni ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 c.p.p, il magistrato deve assumere la qualifica di danneggiato, vittima o persona offesa.
Per quanto riguarda invece il secondo motivo la Corte ha modo di chiarire che in realtà, come precisato il Gip, alcuni atti falsi prodotti dall'avvocato potevano essere scambiati per originali perché dotati di alcuni requisiti formali che un soggetto terzo e in buona fede, che non ha nozioni giuridiche, può credere effettivamente un essere un "originale", senza trascurare il fatto che tutti i provvedimenti falsi risultavano attribuiti a magistrati effettivamente in servizio.
Come già chiarito del resto "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale". Nel caso di specie è indubbia l'apparenza dei documenti agli originali, anche perché "il tecnicismo proprio dei provvedimenti giudiziari, che si estrinseca in forme peculiari i cui dettagli sono noti solo agli addetti del settore, comporta che un atto giurisdizionale, o comunque riconducibile ad un processo, sia esso penale che civile, ben può essere lesivo della fede pubblica anche nel caso in cui non riproponga pedissequamente tutti i requisiti formali dell'atto che intende simulare, perché ciò che rileva è l'impatto che quell'atto è idoneo ad avere sulla generalità dei soggetti che con esso possono entrare in contatto."
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Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Cassazione n. 16235-2022• Foto: 123rf.com