- Diritto al risarcimento dei figli se il padre si sottrae al mantenimento
- Nessun peggioramento del tenore di vita, nessun danno
- Non rileva che la madre si sia attivata per i figli, il risarcimento è dovuto
Diritto al risarcimento dei figli se il padre si sottrae al mantenimento
[Torna su]
Confermata anche dalla Cassazione la decisione Tribunale di sanzionare la condotta del padre che si è sottratto volontariamente al mantenimento dei figli, con il risarcimento del danno di 5000 euro in favore di ciascuno dei 4 figli. Non rileva ai fini del risarcimento che i figli abbiano comunque conservato un buon tenore di vita grazie alla madre che si adoperata in tal senso. Il padre non ha mai contestato il suo inadempimento, non occorre un danno vero e proprio. Il mancato rispetto delle statuizioni giudiziarie è sufficiente a giustificare la sanzione. Questo il contenuto dell'ordinanza della Cassazione n. 20264/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Una coppia si separa e in primo grado il Tribunale rigetta le domande reciproche di addebito della separazione. Si dispone l'affidamento dei minori presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale e si disciplina il diritto di visita del padre.
Il Tribunale stabilisce anche l'attivazione da parte del servizio sociale di un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso terapeutico per i minori. Dal punto di vista economico il Tribunale determina un contributo al mantenimento pin favore dei 4 figli di euro 6000 mensili e ammonisce il padre al rispetto delle statuizione con condanna a risarcimento del danno nella misura di 5000 € in favore di ciascun figlio da corrispondere alla madre in quanto genitore che ne esercita la responsabilità genitoriale.
In sede di appello la decisione viene in parte modificata, perché si stabilisce che le decisioni di maggior interesse per i figli debbano essere adottate da entrambi genitori e che il padre sia tenuto a versare 1200 euro a titolo di contributo mensile per la moglie euro 4800 euro, ossia 1200 euro per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento per i figli. A carico del padre anche il pagamento del 60% delle spese straordinarie per i figli.
La Corte di appello prende dette decisioni perché dal corso del giudizio emerge che il patrimonio netto dichiarato dei coniugi risulta non inferiore agli 8000 euro. Le possibilità economiche della coppia in ogni caso sono assai superiori anche perché l'uomo appartiene a un importante gruppo familiare impegnato danni nel settore della carta e di quello immobiliare, attività nelle quali lo stesso vanta partecipazioni societarie di svariati milioni di euro.
La Corte rileva che dopo il ricorso di separazione la condizione economica del marito è cambiata a causa di diversi debiti, mentre la situazione economica della moglie non risulta negativa. La donna si è attivata e h collaborato con l'attività paterna all'estero. Alla luce dei fatti suddetti e di altri emersi in corso di causa la Corte di appello dichiara di condividere le conclusioni e le considerazioni del Tribunale sulla condotta paterna. L'uomo ha infatti agito negli anni al fine di sottrarre risorse al nucleo familiare facendo pesare in questo modo sui figli la separazione e il conflitto con la moglie.
Non sussistono quindi nel caso di specie i presupposti per la revoca dell'ammonizione e della condanna risarcimento del danno di cui all'articolo 709 ter c.p.c in favore dei figli. Lo stesso infatti si è reso volontariamente inadempiente delle obbligazioni poste a suo carico, privando in questo modo i figli del tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione.
Nessun peggioramento del tenore di vita, nessun danno
[Torna su]
Il padre, risultato soccombente in sede di appello, ricorre in Cassazione facendo valere diversi motivi di contestazione in relazione al contenuto della sentenza di appello.
Con il motivo quinto in particolare fa presente che il giudice d'appello ha ritenuto che il pagamento in misura ridotta dell'importo determinato dal tribunale a titolo di contributo al mantenimento dei figli non ha consentito agli stessi di mantenere un tenore di vita analogo a quello dovuto durante il matrimonio.
In realtà costui evidenzia che il suo mancato mantenimento non ha prodotto alcun danno nei confronti dei figli. La stessa Corte ha infatti affermato che il tenore di vita, grazie al contributo materno, non ho subito alcun decremento significativo per cui nessun danno risarcibile si è prodotto.
Non rileva che la madre si sia attivata per i figli, il risarcimento è dovuto
[Torna su]
La Corte di Cassazione che alla fine rigetta sia il ricorso principale del marito che quello incidentale della moglie, sul quinto motivo del ricorso sollevato dall'uomo si pronuncia dichiarandolo infondato in quanto la Corte ha già affermato il seguente importante principio di diritto: "Le misure sanzionatorie previste dall'articolo 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata."
Tanto più, rileva la Corte di Cassazione, che nel caso di specie il padre non ha mai contestato il perdurante inadempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli il quale, non può certo ritenersi attenuato in virtù dell'impegno materno finalizzato a garantire ai figli un tenore di vita adeguato e costante.
Scarica pdf Cassazione n. 20264/2022• Foto: 123rf.com