- Contesto lavorativo regionale e assegno di mantenimento
- Attitudine al lavoro proficuo
- Il fattore disoccupazione
Contesto lavorativo regionale e assegno di mantenimento
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Incide il contesto regionale caratterizzato da forte disoccupazione nella decisione di riconoscere il mantenimento alla moglie. Tocca l'assegno di mantenimento alla ex che, dopo la separazione, prova grosse difficoltà nel cercare un impiego, anche a causa del contesto territoriale regionale, caratterizzato da una forte disoccupazione e da una larga diffusione del precariato. A stabilirlo è l'ordinanza della Cassazione n. 18820/2022 (in allegato).
Nel caso di specie, il Tribunale di Crotone, pronunciandosi con sentenza sulla separazione di due coniugi revocava il contributo al mantenimento dell'uomo a carico dei tuoi figli ormai maggiorenni e della donna; revocava l'assegnazione della casa coniugale. Il giudice di prima cura aveva osservato che entrambe le domande di addebito erano infondate. La donna proponeva appello incidentale sull'addebito. Di seguito «era stata la corte territoriale ad accogliere l'appello principale, ponendo a carico del marito una somma per il mantenimento della stessa, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale, facendo notare che configura una nuova domanda perché basata su fatti diverti e generici non era stato provato che l'appellante lavorasse in nero; non era stata provata una stabile convivenza della donna con una terza persona; non era emersa la possibilità di un'effettiva capacità lavorativa della donna appellante che non aveva mai lavorato, priva di titoli di studio, considerando che che quest'ultima aveva 48 anni; la stessa aveva diritto al mantenimento pochè la condizione economica complessiva del appellato era migliore».
Attitudine al lavoro proficuo
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La Cassazione ricorda che, in tema di separazione personale dei coniugi «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi quale potenziale capacità di guadagno costituisce elemento valutabile fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice qualora venga riscontrata, in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ambientale e con esclusione di mere valutazioni di astratte e ipotetiche».
Dunque nel caso della separazione dei coniugi grava sul richiedente l'assegno di mantenimento quando risulterà accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e preposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati requisiti propri, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza maritale non può estendersi fino a comprendere ciò che secondo con ordinaria diligenza l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione numero 20866 del 2021)».
La Cassazione rileva inoltre che, nel caso di separazione personale dei coniugi «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno costituisce elemento valutabile fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa».
Il fattore disoccupazione
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Nello specifico, i giudici vedono chiaramente come la donna non abbia «una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro». Tutto questo in base ad alcuni fattori inequivocabili: «la sua età anagrafica, la sua inesperienza lavorativa», infine «l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro situazione caratterizzata da una elevata percentuale di disoccupati e da una larga diffusione del precariato negli impieghi». Nessun dubbio per i giudici della Cassazione la donna ha dato prova della esistenza di «una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita». Da qui ne discende l'incontestabilità dell'obbligo del marito di versarle il mantenimento.
Scarica pdf Cass. n. 18820/2022