Nel procedimento di revisione dell'assegno di divorzio (art. 9 co. 1 l. n. 898/1970) la morte del coniuge ricorrente non determina il venire meno della materia del contendere, gli eredi subentrano al de cuius per accertare la non debenza

Mantenimento e morte di uno dei coniugi: cosa succede?

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Che fine fa l'assegno di mantenimento o di divorzio se uno dei coniugi muore?

A logica si è portati a pensare che, nel momento in cui il soggetto obbligato viene meno, anche il diritto all'assegno di mantenimento o di divorzio si estingue. In realtà vi sono dei casi in cui sia l'assegno corrisposto al coniuge o all'ex coniuge che ai figli non si estingue in conseguenza del decesso del soggetto obbligato. 

La questione, che ha evidenti riflessi di natura economica, è stata risolta di recente dalla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 20495 del 24 giugno 2022 (sotto allegata).

Questa la massima sancita dalla pronuncia: "Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge n. 898 del 70, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improcedibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile per la restituzione delle somme non dovute."

Nel caso trattato dalla Cassazione il Presidente ha rimesso alle SU la soluzione della seguente e importante questione processuale, ossia se "il decesso del coniuge obbligato pagamento dell'assegno divorzio determini la cessazione della materia del contendere, in un caso in cui egli abbia intrapreso il giudizio per la revisione dell'obbligo di corrispondere l'assegno, o se tale giudizio debba proseguire da parte dei suoi eredi."

Questione che, come precisa la Corte, richiede:

  • l'esame del procedimento di divorzio, che può essere soddisfatto in due fasi, la prima relativa allo status e la seconda all'aspetto patrimoniale;
  • l'esame della revisione dell'assegno nel caso in cui sopravvengano giustificati motivi che può sopravvenire anche al giudicato.

Tale giudizio presuppone l'accertamento di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da giustificare la revisione, applicando, ai fini della determinazione della misura, i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018. Procedimento di revisione che può proseguire anche quando viene meno nel corso del giudizio il coniuge obbligato o il coniuge beneficiario della misura. Detto questo vediamo cosa accade in caso di morte di uno dei coniugi per comprendere anche il principio sancito dalle SU.

Separazione, divorzio e diritti successori

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L'articolo 548 del codice civile intitolato "Riserva a favore del coniuge separato" dispone che il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

In caso contrario, ossia di coniuge a cui la separazione viene addebitata con sentenza passata in giudicato, costui conserva il diritto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione ha diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Il diritto all'assegno periodico viene conservato anche dal coniuge divorziato che si trova in stato di bisogno economico purché già percettore dell'assegno divorzio.

Un altro diritto che viene riconosciuto al coniuge superstite titolare dell'assegno di mantenimento è la pensione di reversibilità. Misura che viene riconosciuta a condizione che, nel frattempo, il beneficiario non contragga nuove nozze. Detta forma di tutela previdenziale, grazie all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza numero 286/1987 spetta anche al coniuge superstite separato e a cui è stata addebitata la separazione. Questo perché la misura si pone l'obiettivo di garantire il sostentamento dei superstiti anche se il coniuge defunto non era obbligato al mantenimento in favore dell'altro.

La natura personale dell'assegno di mantenimento

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Il mantenimento è quindi è un obbligo legato strettamente alla persona. Esso si estingue sia con la morte del soggetto obbligato a corrisponderlo sia con la morte del soggetto beneficiario. Ne consegue che in caso di decesso del coniuge obbligato al versamento dell'assegno i figli non sono tenuti a versarlo al coniuge superstite. Parimenti, in caso di morte del beneficiario i figli non possono ovviamente chiedere il pagamento dell'assegno in loro favore da parte del coniuge obbligato al suo versamento.

Giudizio pendente di revisione e morte del coniuge

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La natura personale del diritto al mantenimento in particolare potrebbe far pensare che a livello processuale, se l'ex coniuge muore mentre la causa civile di separazione o divorzio pende, la materia del contendere viene a cessare con relativa estinzione del giudizio.

In base alla sentenza menzionata all'inizio invece: "venuta meno una delle parti del rapporto di solidarietà post coniugale, la domanda di accertamento della non debenza dell'assegno dalla data della domanda stessa a quella del decesso prosegue da parte degli eredi dell'obbligato onde il processo può giungere al suo esito, ai fini dell'accertamento della non debenza e del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per le somme versate sin da la domanda di revisione, richiesti in vita dal coniuge obbligato, di cui gli eredi divengono titolari. In una situazione come quella di specie, in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge, obbligato istante per la revisione del debito, con riguardo alla somma versata ed oggetto di domanda di ripetizione, nel periodo intercorrente dalla domanda di revisione sino al decesso dell'ex coniuge medesimo, è data dunque la possibilità, per gli eredi del de cuius, di pervenire all'accertamento richiesto (…) il quantum liquidato dal giudice, afferente il periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo status e quello del decesso è un debito maturato in vita dal de cuius e passa agli eredi, così che verso i medesimi potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva."

Scarica pdf Cassazione SS.UU. n. 20495/2022

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