- Regolamento condominio posti auto: il fatto
- L'art. 1102 c.c.
- Lesione del diritto degli altri condomini
Regolamento condominio posti auto: il fatto
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Un Condominio partenopeo conveniva in giudizio un condòmino affinché fosse accertato che quest'ultimo, in violazione del regolamento di condominio "posti auto", nonché dell'art. 1102 c.c., "parcheggia la propria auto su porzione di cortile condominiale ad uso comune, impedendo il godimento materiale di tale bene, da parte di tutti gli altri condomini" e gli fosse, conseguentemente, ordinato di non parcheggiare e/o occupare con propri veicoli qualunque spazio di proprietà e/o di uso comune.
Il Condominio è composto da un portone d'ingresso, un vestibolo che confluisce in un cortile comune da cui si accede a quattro scale che compongono il fabbricato; a causa delle ridotte dimensioni del cortile, che non consentono a tutti i condòmini di poter parcheggiare contemporaneamente la propria auto, l'assemblea condominiale ha costituito un regolamento condominiale "posti auto" con il quale è stata stabilita una disciplina turnaria dei suddetti posti che permettesse a tutti il massimo godimento e uniformità di trattamento. Di conseguenza e per l'effetto del regolamento condominiale sono stati creati 4 posti auto e 16 posti per motoveicoli (delimitati da strisce bianche) lasciando, ai margini del cortile, ampie zone libere per consentire la facile manovra dei veicoli ed il passaggio pedonale.
Il condomino convenuto, proprietario di diverse unità immobiliari all'interno del palazzo tra cui anche un garage, parcheggia, stabilmente, la propria auto davanti al proprio garage su una porzione di cortile lasciata libera per consentire la manovra e il passaggio pedonale. Tale atteggiamento oltre ad alterare la normale destinazione di quella parte di cortile comune e quindi ledere il pari diritto di tutti i condomini arreca, nello specifico, nocumento ad un condomino disabile che incontra particolare difficoltà a scendere e salire dall'auto a causa del poco spazio lasciato per posizionare la sedia a rotelle. Si costituiva il condomino il quale chiedeva il rigetto della e in via riconvenzionale domandava la riformulazione delle aree destinate al parcheggio auto e moto.
L'art. 1102 c.c.
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Il regolamento di condominio "posti auto" approvato dalla compagine condominiale e mai impugnato dal convenuto condòmino stabilisce che "a partire dall'anno 2001 la sosta di autovetture e di moto negli spazi interni al fabbricato sarà consentita esclusivamente nei posti individuati".
Al contrario, il condomino parcheggia regolarmente la propria auto in una zona comune del cortile dedicata al transito pedonale dei condòmini nonché alla manovra delle auto.
L'art. 1102 c.c. statuisce che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso"
Lesione del diritto degli altri condomini
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Pertanto, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4639/2022, ha affermato che il comportamento del condòmino convenuto, così descritto altera la destinazione della parte di cortile comune e in tal modo lede il pari diritto degli altri condomini di poterlo utilizzare in conformità con quanto stabilito nel regolamento condominiale "posti auto".
Di conseguenza, ha accolto la domanda del condominio e condannato alle spese legali il condomino convenuto.
Avv. Gianpaolo ApreaVico Acitillo n. 160 - 80127 Napoli
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