Ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato per mancata riassunzione della causa di merito risarcitoria non serve la certezza della vittoria della stessa per ritenerlo responsabile della perdita del ristoro

Sufficiente la probabilità di vincere

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Inammissibile il ricorso con cui il difensore cerca di giustificare l'omessa riassunzione della causa in favore del cliente, che invece, anche se in base a una mera valutazione probabilistica, poteva essere vinta. Questo in sintesi il contenuto dell'ordinanza n. 21821/2022 (sotto allegata) della Cassazione al termine di un giudizio che vede coinvolti cliente e avvocato.

La vicenda processuale

Il proprietario di un trattore subisce un danno al mezzo, per questo intenta una causa. compagnia assicurativa infatti non risarcisce lui, ma la società che lo utilizzava. Il procedimento di merito all'interno del quale si conclude quello incidentale sulla falsità di un documento deve essere riassunto nei termini di legge. Peccato che a tale incombente l'avvocato dell'attore non provvede, con conseguente estinzione del processo e perdita della possibilità del proprietario del mezzo di far valere le sue ragioni in giudizio. Deciso però ad ottenere giustizia il proprietario del trattore agisce nei confronti dell'avvocato per far valere la sua responsabilità professionale.

Il tribunale di primo grado accoglie la domanda dell'attore, condannando il difensore a risarcire il cliente nella misura di euro 21.000, somma che coincide con il risarcimento che l'assicurazione ha corrisposto alla società utilizzatrice del mezzo.

La decisione viene poi confermata dalla corte d'appello poiché in effetti la riassunzione del giudizio di merito è stata omessa colpevolmente dal difensore, il quale si difende dichiarando di essersi accordato con il cliente di non intraprendere tale azione stante la prognosi negativa della stessa.

La prognosi del giudizio era negativa

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L'avvocato decide quindi di ricorrere in Cassazione. Per il legale la prognosi della Corte di Appello circa l'esito positivo del giudizio deve ritenersi del tutto errata. La spettanza del diritto al risarcimento in favore del suo cliente era infatti assolutamente incerta.

Da un atto prodotto in giudizio è infatti emerso che in realtà il suo cliente aveva venduto il trattore alla società subito dopo il danno. Da tale documento non era chiaro se la vendita era avvenuta tenendo conto oppure no del danno e del credito al diritto risarcitorio esistente.

In un altro giudizio comunque la vendita era stata risolta per inadempimento dell'acquirente con conseguente restituzione del trattore al legittimo proprietario. Tale documento però non era stato fornito dal cliente per cui la prova della proprietà del trattore non era certa e non si poteva avere la sicurezza dell'esito favorevole del giudizio in suo favore.

Basta la possibilità di vincere la causa

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Per la Cassazione però il motivo del ricorso sollevato è del tutto inammissibile.

"Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omissivi, l'esito sarebbe stato meno favorevole al cliente: questo giudizio è necessariamente di tipo probabilistico non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto. Questo accertamento è tuttavia un giudizio di fatto poiché presuppone la ricostruzione degli eventi avvenuti e la previsione di come sarebbero andati ove l'avvocato avesse diligentemente operato. In quanto giudizio di fatto, dunque, non può essere censurato in cassazione se non adducendo un difetto assoluto di motivazione o una violazione delle regole legali in tema di di prova e ricostruzione di quel fatto. In realtà il ricorrente qui non censura la decisione impugnata né sotto l'uno né sotto l'altro profilo, ma semplicemente lo fa proponendo una diversa ricostruzione del fatto, ossia una ricostruzione basata su una diversa valutazione delle prove documentali emerse rispetto a quella effettuata dalla corte di merito, e dunque come tale qui preclusa."

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Foto: 123rf.com
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