- Liquidazione compenso professionale: il caso
- Mancata liquidazione compenso fase istruttoria senza prova testimoniale
- Dal danno alla beffa: mancato riconoscimento delle spese vive e liquidazione irrisoria delle spese di lite
Liquidazione compenso professionale: il caso
[Torna su]
Un avvocato garganico, non avendo ricevuto il proprio compenso professionale da una ex cliente per una causa, del valore di circa 18.000 euro, patrocinata innanzi al Tribunale di Foggia, adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Rodi G.co per ottenere la liquidazione del detto compenso.
Il Giudice di Pace di Rodi G.co, con sentenza depositata il 30 giugno scorso, oltre ad applicare i minimi tariffari, non liquidava la fase istruttoria in quanto non erano state depositate memorie istruttorie e, comunque, la prova testimoniale non era stata ammessa (addirittura non venivano neppure riconosciute le spese vive di invio della raccomandata a.r. di messa in mora all'ex cliente!).
Per la causa innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Rodi G.co, invece, veniva liquidata la modesta somma di € 180,00, oltre accessori e spese di iscrizione della causa a ruolo, addirittura inferiore ai minimi tariffari, pur essendo stata attribuita in sentenza la somma di € 1.178,00 (comprensiva di spese generali, IVA e CAP), senza il riconoscimento neppure delle spese di notifica dell'atto di citazione.
Mancata liquidazione compenso fase istruttoria senza prova testimoniale
[Torna su]
Il Giudice di Pace di Rodi G.co, con una sentenza sicuramente senza precedenti, non liquidava la fase istruttoria espletata dall'avvocato in quanto, a suo parere, non erano state depositate memorie istruttorie e la prova testimoniale richiesta nell'atto di citazione non era stata ammessa.
Ebbene, l'attività istruttoria svolta dall'avvocato andava sicuramente liquidata, non essendoci alcuna necessità di depositare memorie istruttorie, essendo stata richiesta la prova orale nell'atto di citazione.
La mancata ammissione della prova testimoniale non costituisce, inoltre, valido motivo per non liquidare all'avvocato il proprio compenso per l'attività (legittimamente) svolta.
Inutile aggiungere che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato (a tal proposito potrebbero essere scritte migliaia di pagine).
Dal danno alla beffa: mancato riconoscimento delle spese vive e liquidazione irrisoria delle spese di lite
[Torna su]
L'avvocato garganico, oltre al danno, costituito dal mancato pagamento del suo compenso da parte dell'ex cliente, subiva la beffa, in quanto, oltre a non essergli riconosciuto dal Giudice di Pace il legittimo compenso per l'attività istruttoria espletata innanzi al Tribunale di Foggia e, addirittura, neppure il rimborso delle spese di spedizione della raccomandata, non riceveva persino la liquidazione delle spese di notifica dell'atto di citazione. Dulcis in fundo: all'avvocato garganico era riconosciuta la modica somma di euro 180,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite del giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, in misura inferiore ai minimi tariffari, essendogli stata liquidata come sorte capitale la somma di euro 1.178 (già ampiamente decurtata), appartenente al secondo scaglione dei parametri forensi.
La parola, adesso, naturalmente, passa al Giudice d'appello.
• Foto: 123rf.com