- Non serve tenere l'estrema destra se c'è il brecciolino
- Non c'è responsabilità se sul margine destro c'è il brecciolino
- L'obbligo di tenere la destra va contestualizzato
Non serve tenere l'estrema destra se c'è il brecciolino
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L'obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata va contestualizzato allo stato dei luoghi, per cui non viola l'art. 143 del CdS chi, in presenza di materiale in grado di minare la sicurezza della marcia a bordo di un motoveicolo, non circola in aderenza al margine destro della strada.
Questo in sintesi il principio sancito dalla Cassazione n. 23057/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
I parenti di un soggetto che ha perso la vita in un sinistro stradale citano in giudizio l'impresa designata dal fondo vittime della strada per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Gli attori dichiarano che il sinistro si è verificato per colpa di una manovra imprudente eseguita da un motociclista non identificato che, arrivato ad elevata velocità alle spalle della vittima, lo ha affiancato e sorpassato in curva per poi dileguarsi.
La vittima, pur tentando una manovra di emergenza, si spostava sulla destra e a causa dei brecciolino presente sulla sede stradale perdeva il controllo del mezzo, andava a sbattere la testa contro il piantone riguarderei e qui perdeva la vita sul colpo.
La convenuta costituitasi in giudizio contesta la tesi avversaria affermando l'infondatezza della pretesa risarcitoria ed evocando la corresponsabilità nel sinistro della vittima stante la manovra errata e l'eccessiva velocità del mezzo in relazione allo stato dei luoghi
Il tribunale dopo l'istruttoria e la c.t.u. accoglie la domanda e condanna la compagnia assicurativa a risarcimento dei danni subiti dai parenti della vittima, ritenendo causa di sinistro solo il comportamento imprudente del secondo motoveicolo.
In sede di appello però la decisione viene parzialmente riformata in quanto viene riconosciuto in capo al defunto una corresponsabilità del 50%. Alla vittima viene contestato il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere rigorosamente la destra nella propria corsia e di aver tenuto una velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi.
Non c'è responsabilità se sul margine destro c'è il brecciolino
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Nel ricorso in appello si contesta la corresponsabilità del 50% della vittima nel sinistro per aver violato l'articolo 143 del codice della strada
, che prevede l'obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata e lungo le curve impone di procedere il più vicino possibile a tale margine. Tale conclusione è svincolata totalmente dalla realtà dei fatti, nel caso di specie il precetto normativo non è stato assolutamente contestualizzato in relazione alle concrete condizioni e circostanze di tempo e di luogo specifiche. Del resto, in base all'accertamento compiuto dalle autorità intervenute sul posto a carico della vittima non è stata elevata alcuna contravvenzione per violazione delle norme sulla circolazione stradale.L'obbligo di tenere la destra va contestualizzato
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La Cassazione accoglie il ricorso premettendo che la Corte d'appello ha ritenuto, in base all' istruttoria e alle espletate consulenze, che la vittima fosse in difetto a sua volta "perché, pur tenendo la destra, non viaggiava in prossimità del margine destro della carreggiata, tant'è che, quando la moto rimasta sconosciuta è sopraggiunta alle sue spalle in curva, tentava di farle spazio con una manovra di emergenza, pur essendo già in assetto da curva, raddrizzando la sua moto per spostarla ancora più a destra e far passare l'altra, perdendo l'equilibrio e il controllo del mezzo nel corso della manovra, anche perché, come pure incontestabilmente accertati in causa, sulla sede stradale si trovava, in quel punto, del brecciolino."
Per la Cassazione le conclusioni della Corte di merito però quindi errate perché ho omesso di considerare che l'obbligo di marcia in prossimità del margine destro della strada è un concetto relazionale.
"Il contenuto esatto dell'obbligo di tenere la destra del comportamento esigibile al conducente del veicolo nel caso di specie deve conformarsi, previo accertamento in fatto, allo stato dei luoghi, non essendo esigibile dal conducente che marci il più possibile a destra nelle situazioni in cui il margine destro non è percorribile con sicurezza (es. per la presenza di veicoli illegittimamente parcheggiati sulla sede stradale; per la presenza in quel punto dì buche o dossi atti a minare la stabilità del veicolo, per la presenza di rami sporgenti o di materiale inerte quale il brecciolino sulla sede stradale, pericoloso in particolare per la stabilità di un veicolo a due ruote). "
Deve quindi escludersi "che l'obbligo dell'automobilista o del motociclista di tenere la destra comporti la necessità di marciare in prossimità al margine destro anche laddove risulti accertata la presenza, sulla sede stradale in corrispondenza del margine destro, di un elemento estraneo atto a minare la sicurezza e la stabilità del veicolo (accertamento che deve essere compiuto avendo riguardo all'idoneità di quanto si trova sulla sede stradale a costituire un pericolo in particolare per il tipo di mezzo coinvolto nell'incidente: nel caso di specie, un motoveicolo, per la cui sicurezza il pietrisco, o brecciolino sulla sede stradale, costituisce fonte di pericolo ben superiore che per un veicolo a quattro ruote."
La Corte d'appello a cui viene quindi rinviata la causa dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'articolo 143, comma 1, del codice della strada secondo cui i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria e, quindi, circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa. Tuttavia non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 143, comma 1, del codice della strada, ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo".
Scarica pdf Cassazione n. 23057/2022• Foto: 123rf.com