- Fideiussione parzialmente nulla
- Nullità rilevata per la prima volta in grado di appello
- Revoca integrale del decreto ingiuntivo
Fideiussione parzialmente nulla
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La Corte D'Appello di Ancona, in totale accoglimento dell'appello spiegato avverso la Sentenza di primo grado, ha integralmente revocato un decreto ingiuntivo di euro 609.720,78 in ragione della nullità parziale della fideiussione omnibus.
La vicenda
In primo grado il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'opposizione che i due garanti avevano interposto al decreto ingiuntivo con il quale una Banca aveva richiesto il pagamento di € 609.720,78.
In grado di appello, affidavano la propria difesa ad nuovo difensore, ossia allo scrivente avvocato Alessio Orsini, il quale, preliminarmente, rilevò come il primo Giudice avesse errato sia nel ritenere che le fideiussioni in questione potessero essere qualificate come contratti autonomi.
Soprattutto, poi, rilevava per la prima volta, come il Tribunale avesse dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle fideiussioni, poiché riproducenti lo schema ABI dichiarato lesivo della concorrenza sia dalla Banca D'Italia che dall' Antitrust, con rispettivi provvedimenti del 2005.
In primo grado, infatti, tale eccezione non venne sollevata e quindi non vennero nemmeno prodotti il provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 e quello dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20.04.2005.
Nullità rilevata per la prima volta in grado di appello
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La Corte D'Appello di Ancona, con la sentenza del 12.07.2022, in "accoglimento totale" dell'appello spiegato dallo scrivente, ha dapprima ritenuto che nel caso di specie le clausole "a prima richiesta" e di "sopravvivenza" non potessero qualificare la garanzia come autonoma, poiché in quest'ultimo caso, "la prestazione dovuta dal garante autonomo è qualitativamente differente rispetto a quella dovuta dal debitore principale, in quanto non rivolta al pagamento del debito principale, ma ad un indennizzo per il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata a sua semplice richiesta, senza facoltà per il garante di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina di cui agli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c.".
Esaminando invece il testo della fideiussione oggetto di causa emergeva chiaramente l'accessorietà con l'obbligazione principale.
In ogni caso, la Corte rileva come, anche "nell'ambito del contratto autonomo di garanzia", vi sia la possibilità "di poter far valere eccezioni in merito al rapporto originario in usa serie di casi, tra cui quelle relative alla validità dello stesso contratto di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3947/2010; Cass. Civ. n. 5044/2009; Cass. Civ. n. 26262/2007)".
Ciò posto, la Corte D'Appello, seppure il motivo di nullità della fideiussione omnibus contratta "a valle" e riproducente lo schema ABI vietato "a monte" non venne dedotto in primo grado, ha comunque recepito quanto recentemente disposto dalle Sezioni Unite della Cassazione con decisione del 30.12.2021 n. 41994, dando quindi per assodato il contenuto dei richiamati provvedimenti sanzionatori della Banca D'Italia e dell'Antitrust, dichiarando la nullità parziale.
Nello specifico, "l'interpretazione data dai giudici di legittimità al provvedimento della Banca d'Italia di reputare contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza soltanto alcune clausole delle condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, è peraltro coerente con le finalità della disciplina antitrust, che si limita a depurare di tali clausole i contratti stipulati dalle banche associate con i clienti finali, conservando le altre clausole del contratto di fideiussione omnibus anche al fine di facilitare la concessione di credito da parte delle banche, contrariamente all'orientamento medio tempore assunto dalla minoritaria giurisprudenza di merito che ha ritenuto di sanzionare con la nullità radicale i contratti di fideiussione che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza: a riprova, la recente sentenza resa a Sezioni Unite, con cui la Cassazione ha risolto il contrasto affermando il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono affette da nullità parziale, restando viceversa valido il contratto di fideiussione (cfr. Cass. 30 dicembre 2021 n. 41994), in piena coerenza con il principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1419 c.c., che non colpisce l'intero contratto se la singola clausola sia scindibile dal resto del negozio, mentre si estende all'intero contratto solo qualora la parte dimostri che quella clausola non goda di "un'esistenza autonoma", ma operi in correlazione inscindibile con il resto del contratto (così Cass. n. 2314/2016)".
Revoca integrale del decreto ingiuntivo
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In ragione di ciò, la nullità della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. ha determinato, nel caso di specie, "l'intervenuta decadenza della banca appellata dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori appellanti", con revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 609.720,78.