Transazione e prova del danno
Si sosteneva che l'accordo raggiunto tra Assicurato ed Assicuratore circa la misura dell'indennizzo non poteva costituire prova del valore della merce sottratta.Il caso
Nel caso di specie, era assicurata una partita di oggetti di antiquariato, a copertura del rischio di perdita durante il trasporto e tale merce veniva, poi, trafugata durante il viaggio.
L'Assicuratore, quindi, indennizzava l'Assicurato e si surrogava nei diritti di quest'ultimo nei confronti del Trasportatore che eccepiva di non conoscere il valore della merce trasportata e che, comunque, il vettore era tenuto a rispondere nei limiti di cui all'art.1696 c.c..
Una parte della refurtiva era stata, comunque, recuperata e venduta dal proprietario, con conseguente diminuzione del danno risarcibile e l'Assicuratore, infine, non aveva validamente dimostrato il reale valore della merce andata perduta e di conseguenza la congruità dell'indennizzo pagato all'Assicurato.
La decisione della Cassazione
Sul tema, la Cassazione Civile n.21218/2022 affermava: "Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, quest'ultimo può opporre all'assicuratore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato, e per converso l'assicuratore assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore-danneggiato.
Era dunque onere dell'assicuratore provare l'esistenza e l'entità del danno, dimostrazione che non può essere fornita mediante l'esibizione dell'accordo transattivo intercorso tra assicurato ed assicuratore.
Da un lato, infatti, quell'accordo non può produrre effetti de iure tertii in danno del responsabile; dall'altro lato, poiché una transazione esige le reciproche concessioni di cui all'articolo 1965 c.c., essa è per definizione inidonea a dimostrare l'entità del danno, in quanto in teoria ciascuna delle parti, per finalità transattive, avrebbe potuto rinunciare a una parte del proprio credito o a un'aliquota delle proprie controdeduzioni".