- Responsabilità del proprietario del cane
- Nessuno presente al momento dei fatti
- Testimonianze attendibili e motivazione lineare
Responsabilità del proprietario del cane
[Torna su]
Condannato per il reato di lesioni il proprietario del pastore tedesco che, uscito dal recinto, si avvicina a una minore mentre si reca alla fermata dell'autobus e la morde provocandole lesioni guaribili in una settimana. Sufficienti a confermare l'accaduto le testimonianze della madre della minore, di un sanitario e di un Maggiore della Polizia Municipale, perché le dichiarazioni rese sono risultate attendibili e credibili. Questa in sintesi la decisone della Cassazione contenuta nella sentenza n. 29856/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Il proprietario di un cane viene condannato in primo e secondo grado alla multa di 309 euro in relazione al reato di lesioni personali. Con colpa generica l'imputato è stato ritenuto responsabile per non aver provveduto alla custodia del pastore tedesco di sua proprietà che, una volta uscito sulla pubblica via, ha aggredito e morso una minore nei pressi di una fermata dell'autobus cagionandole lesioni guaribili in sette giorni.
Nessuno presente al momento dei fatti
[Torna su]
L'imputato a mezzo difensore nel primo motivo rileva vizio di motivazione e travisamento della prova determinato dalla testimonianza della madre della minore, di un Maggiore della Polizia Municipale e di un operatore sanitario, perché tutti questi testimoni non erano presenti al momento del fatto, ma sono intervenuti sul posto solo dopo l'accaduto, per cui non hanno potuto identificare l'animale responsabile delle lesioni.
Contesta inoltre con il secondo motivo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 c.p stante la carenza della motivazione
Con il terzo sostiene la violazione dell'art 133 c.p in relazione al giudizio sulla gravità del reato di cui è stato ritenuto responsabile.
Testimonianze attendibili e motivazione lineare
[Torna su]
Ricorso che però la Cassazione dichiara inammissibile. Il primo motivo è del tutto infondato perché la motivazione del Tribunale risulta in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, lineare e coerente e le dichiarazioni delle persone offese, così come dei testimoni sono state ritenute credibili e attendibili.
L'imputato è stato ritenuto responsabile alla luce dei seguenti dati di fatto:
- uno dei testimoni ha descritto dettagliatamente il luogo dell'aggressione, la presenza di un terreno recintato con una piccola apertura al cui interno erano presenti due cani, di cui uno di razza pastore tedesco;
- la presenza di due cani (madre e figlio) sul posto, di cui uno munito di microchip, riconsegnati all'imputato, entrambi poi risultati di sua proprietà.
Generico il secondo motivo stante la esclusione da parte del Tribunale di elementi che avrebbero potuto condurre al riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p.
Manifestamente infondato infine il terzo motivo stante il potere discrezionale del giudice nel valutare la gravità del reato che ha condotto il giudicante a una valutazione corretta della concreta offensività della condotta. In ogni caso, quando il giudice applica la pena pecuniaria nella misura massima edittale non deve necessariamente esporre in modo diffuso le ragioni, poiché dalla motivazione deve risultare "la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione."
Scarica pdf Cassazione n. 29856/2022